Cassazione Penale, Sentenza n. 17324/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per due fatti di detenzione illegale di arma da sparo (capi 7 e 14), aggravati dall'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. Il ricorrente contestava la mancanza di gravi indizi: nessuna arma sarebbe stata sequestrata al Torrisi; l'arma al capo 7 sarebbe appartenuta a un amico del nonno e la pistola al capo 14 sarebbe stata millanteria. Inoltre censurava l'affermazione dell'aggravante mafiosa come apodittica e non adeguatamente motivata, rilevando che il Torrisi non era imputato per associazione di tipo mafioso e non era provato come avesse agevolato il clan.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale in sede di riesame aveva valutato il compendio probatorio (intercettazioni, conversazioni e fotografie pubblicate nella chat del gruppo) ritenendo che emergesse la detenzione di un fucile a doppia canna e di una pistola calibro 22 in capo al Torrisi: il fucile risultava attribuito a lui anche perché un terzo si era offerto di comprarlo; la pistola veniva rivendicata dal Torrisi come arma contro il clan rivale ('erano in guerra'). Il Tribunale ha ritenuto non dirimente l'esito negativo della perquisizione domiciliare, potendo l'arma essere stata trasferita o dismessa. Ha poi confermato l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, sia nella declinazione del metodo mafioso sia in quella della finalità di agevolare il clan, richiamando il contesto di riferimento (chat denominata "parco giochi" con simboli del clan e ostentazione delle armi). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'aggravante legata al metodo e agli interessi mafiosi può essere riconosciuta anche sulla base di comportamenti e modalità esecutive che evocano la forza intimidatrice del clan; non è necessario che l'indagato sia già imputato per associazione mafiosa purché sussistano elementi che colleghino la condotta al contesto e agli scopi mafiosi
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.
Disposizioni procedurali relative agli adempimenti successivi alle decisioni di rigetto in sede di cassazione (richiesta di trasmissione per gli adempimenti di competenza della cancelleria)
Massime di principio
- Le intercettazioni, le conversazioni in chat e le fotografie possono costituire prova idonea a dimostrare la disponibilità di armi anche in assenza di sequestro materiale, se il quadro indiziario è coerente e circostanziato.
- Un esito negativo di perquisizione domestica non è in sé decisivo: il giudice può ritenere plausibile che l'arma sia stata trasferita o dismessa tra il momento della comunicazione e quello della perquisizione.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, può essere riconosciuta non solo quando l'imputato è formalmente parte di un'associazione mafiosa, ma anche quando le modalità di comportamento (ostentazione di armi, simboli di gruppo, linguaggio minaccioso) evocano il metodo e la finalità mafiosa.
- La valutazione del fumus del reato in sede cautelare richiede un esame complessivo e motivato degli elementi probatori: affermazioni generiche e prive di spiegazione non sono sufficienti, ma il giudice può ritenere adeguata la motivazione se illustra la correlazione tra elementi (es. chat, fotografie, dichiarazioni) e la contestazione.
- In casi simili, chi difende dovrebbe proporre elementi concreti che spieghino l'alternativa (es. proprietà documentata a terzi, date e luoghi che escludono la disponibilità) e contestare puntualmente la ricostruzione fattuale del giudice, poiché la mera asserzione di millanteria o possesso di terzi può essere ritenuta insufficiente.
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