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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12129/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano meramente reiterativi di doglianze già esaminate e disattese in appello, con motivazione congrua, e che alcuni motivi erano altresì privi di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in appello, articolando più motivi di impugnazione. Dal testo emerge che i primi tre motivi riproponevano questioni già dedotte in appello, sui quali la Corte territoriale aveva già fornito motivazione ritenuta congrua; inoltre i motivi 1 e 3 sono stati qualificati come estremamente generici. Un ulteriore motivo riguardava la quantificazione della pena, ma anche su tale punto la Corte di appello aveva già motivato. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mera reiterazione di questioni già esaminate e decise dal giudice di merito non integra un valido motivo di legittimità quando la motivazione di appello sia congrua e non manifestamente illogica.
  • La genericità estrema dei motivi di ricorso costituisce autonoma causa di inammissibilità, poiché non consente alla Corte di cassazione un effettivo controllo di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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