Cassazione Penale, Ordinanza n. 18544/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli resa nel giudizio di rinvio dopo annullamento della Suprema Corte, con la quale era stata accolta la richiesta di pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. Nel ricorso per cassazione ha dedotto la nullità della sentenza per mancanza e illogicità della motivazione, assumendo che il giudice di appello avrebbe dovuto motivare in relazione all'art. 129 c.p.p., cioè verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento immediato e l'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in continuità con l'orientamento di legittimità richiamato, che nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p. il giudice di secondo grado, una volta accolto l'accordo e in presenza di rinuncia ai motivi di appello, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità probatorie, poiché la cognizione resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Disciplina la richiesta di pena concordata in appello; la Corte afferma che, nel suo accoglimento, il giudice di secondo grado non deve svolgere una motivazione ulteriore sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione.
Non sussiste un obbligo di motivazione specifica sul mancato proscioglimento quando il giudice decide su richiesta ex art. 599-bis c.p.p. e la cognizione è circoscritta ai motivi non rinunciati.
art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017
È richiamata come norma che ha reintrodotto il cosiddetto patteggiamento in appello.
La condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è disposta in conseguenza della declaratoria di inammissibilità, secondo la disciplina del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare espressamente sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. se l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello.
- La rinuncia ai motivi di impugnazione circoscrive la cognizione del giudice di appello ai soli profili non oggetto di rinuncia, escludendo un dovere di verifica motivazionale su questioni ormai devolute o abbandonate.
- Il ricorso per cassazione che censuri la mancata motivazione sull'art. 129 c.p.p. avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è inammissibile quando contrasti con un orientamento di legittimità consolidato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella causazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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