Cassazione Penale, Sentenza n. 24853/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 21/07/2022 del Tribunale di Sassari che, in parziale accoglimento dell'appello del P.M., ha disposto la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti con riferimento ai capi C) e F) dell'imputazione provvisoria. I capi contestano, per il capo C), la false comunicazioni sociali relative ai bilanci 2008 della Geocostruzioni s.r.l. (con conseguente concorso nel cagionare il dissesto societario) e, per il capo F), false comunicazioni sociali nei bilanci 2009/2010 della Geogramma s.r.l., società di cui la moglie era amministratore formale e il ricorrente amministratore di fatto. Il ricorrente deduce: (i) inammissibilità e genericità dell'appello del P.M. (presunta violazione art. 581 c.p.p.), (ii) carenza della motivazione sull'elemento soggettivo del reato, richiamando la struttura complessa del dolo richiesto per la bancarotta impropria da falso in bilancio (dolo generico, dolo specifico di profitto ingiusto e dolo intenzionale di inganno dei destinatari), (iii) illogicità o carenza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, (iv) violazione dei criteri di scelta e graduazione della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio. Ha ritenuto che il Tribunale di appello non avesse fornito una motivazione adeguata e rafforzata nella parte in cui ha riformato la decisione del giudice per le indagini preliminari, limitandosi a ripetere le argomentazioni del P.M. e le risultanze della CTU senza confutare specificamente le censure del GIP. In particolare, la Corte ha ritenuto carente la dimostrazione del "dolo intenzionale" di inganno dei destinatari dei bilanci: sebbene emerga la volontà di mantenere in vita le società anche a rischio di aggravare il passivo (dolo di accettazione del dissesto), non sono stati indicati elementi tali da provare la volontà specifica di perseguire quell'obiettivo mediante artifizi contabili idonei a ingannare terzi. Per tali ragioni la misura cautelare disposta in appello è stata annullata e la causa rinviata per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.
Norma invocata come base del ricorso per cassazione (motivi di nullità/violazione di legge e insufficiente motivazione); la Corte ha valutato i motivi ex art. 606 e ne ha accolto alcuni.
Riferimento alle regole sulla procedura d'appello del P.M. e alla presunta genericità dell'appello cautelare; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla inammissibilità/genericità alla luce del potere devolutivo dell'appello del P.M.
art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza citata come limite/estensione del potere devolutivo dell'appello; la Corte ha richiamato il principio che l'appello del P.M. ha effetto devolutivo pieno e può portare il giudice ad esaminare compiutamente le risultanze.
Norme fallimentari e fattispecie di bancarotta impropria/false comunicazioni sociali
La sentenza interpreta la struttura del dolo richiesta per le fattispecie fallimentari con false comunicazioni: occorrono il dolo generico (rappresentazione mendace), il dolo specifico (profitto ingiusto) e il dolo intenzionale di inganno dei destinatari; la mera volontà di mantenere in vita la società (accettazione del dissesto) non è di per sé sufficiente a dimostrare il dolo intenzionale di inganno.
Massime di principio
- L'appello del pubblico ministero ha effetto pienamente devolutivo e può rimettere in discussione le valutazioni del primo giudice, ma la riforma in senso sfavorevole richiede al giudice d'appello una motivazione più persuasiva e un confronto specifico con le ragioni della decisione riformata.
- Nelle ipotesi di false comunicazioni sociali con ricadute fallimentari, la prova dei gravi indizi deve documentare non solo anomalie contabili, ma anche elementi che colleghino il falso alla volontà di ingannare i destinatari (soci, creditori, pubblico) e alla ricerca di un profitto ingiusto; la sola gestione volta a proseguire l'attività non dimostra automaticamente il dolo intenzionale di inganno.
- In sede di riesame cautelare, quando si sostituisce una scelta di non cautelarità del GIP con una misura più gravosa, il tribunale deve affrontare e confutare specificamente le argomentazioni che avevano portato al rigetto della cautela e colmare le lacune probatorie individuate dal primo giudice.
- Per disporre misure cautelari personali (specialmente custodia in carcere) sulla base di fatti di falso in bilancio occorre dimostrare che il comportamento ha avuto rilevanza esterna concreta (ha influenzato decisioni di terzi o ha consentito l'accesso o il mantenimento del credito) e che tale effetto è riconducibile al comportamento doloso degli imputati.
- Nelle impugnazioni cautelari è necessario che il provvedimento motivi adeguatamente i criteri di scelta della misura (necessità, proporzionalità e gravità indiziaria) e non si limiti ad enunciare affermazioni generiche.
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