Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24768/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Con il primo motivo ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 385, primo e terzo comma, c.p., sostenendo che mancasse l'elemento psicologico del reato. Con il secondo motivo ha denunciato l'inosservanza degli artt. 54 e 59 c.p., lamentando il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di bisogno. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie, attività non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 385, primo comma, c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice oggetto della doglianza sull'elemento psicologico; la Corte non entra nel merito perché censura di fatto mascherata da vizio di diritto.

  • art. 385, terzo comma, c.p.

    Parimenti evocato dal ricorrente quale base della contestazione; la Corte ne dichiara inammissibile la deduzione per la sua dipendenza da una diversa valutazione del compendio probatorio.

  • art. 54 c.p.

    Invocato per sostenere la sussistenza della scriminante dello stato di bisogno; la Corte esclude il vaglio di merito in cassazione poiché la doglianza richiede una rilettura dei fatti.

  • art. 59 c.p.

    Richiamato con l'art. 54 c.p. per la mancata applicazione della scriminante; la Corte non affronta il merito della sussistenza della causa di giustificazione.

  • Cassa delle ammende

    Disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie.
  • Le doglianze sull'elemento soggettivo del reato sono inammissibili quando si risolvono nella contestazione del giudizio di merito sull'apprezzamento del materiale probatorio, senza indicare un effettivo errore di diritto.
  • La deduzione del mancato riconoscimento di una scriminante non può essere scrutinata in cassazione se richiede una rivalutazione del fatto storico e delle circostanze accertate dai giudici di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.