Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/02/2025 n. 4625 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’accertamento analitico-induttivo relativo al 2006, con cui l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito maggiori ricavi sulla base delle percentuali di ricarico, contestando ai fini IRPEF e IRAP un maggior reddito d’impresa e ai fini IVA l’omessa registrazione di operazioni imponibili. Il contribuente ha contestato, tra l’altro, l’interpretazione delle proprie ammissioni, l’omesso esame della dedotta duplicazione di corrispettivi (per € 970,84, oltre € 90,65 di IVA), la ricostruzione dei ricavi da vendita di carne (€ 99.246,19), i criteri di calcolo dei ricarichi e l’omessa pronuncia su eccezioni relative alla motivazione e alla legittimità dell’avviso, alla mancata allegazione del PVC, alle garanzie procedimentali e alle sanzioni.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare la documentata duplicazione di corrispettivi, fatto potenzialmente decisivo per la contestazione di € 970,84 oltre IVA. Ha accolto anche il sesto motivo: la CTR non aveva esaminato le eccezioni riproposte dal contribuente (mancata allegazione del PVC, violazione delle garanzie procedimentali, delle norme richiamate in materia di accessi e motivazione dell’avviso, e disciplina delle sanzioni), limitandosi a dichiararle assorbite senza adeguata pronuncia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile; il terzo e il quinto, relativi alla ricostruzione dei ricavi e ai ricarichi, sono stati dichiarati inammissibili perché investivano valutazioni di fatto non censurabili nei termini dedotti; il quarto è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, poiché la CTR non aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’Agenzia aveva sostenuto l’applicazione della media ponderata per gruppi di merci omogenee. La sentenza della CTR Sicilia n. 3411/2018, che aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo l’appello dell’Agenzia, è stata cassata limitatamente ai motivi accolti. Rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; non è stata pronunciata una decisione definitiva sul merito dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)

    Il vizio ricorre per l’omesso esame di un fatto storico discusso tra le parti e decisivo, non per la semplice mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto sia stato comunque esaminato. Il ricorrente deve indicare il fatto, le fonti da cui risulta, quando è stato discusso e perché è decisivo.

  • Artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"

    Per rendere ammissibile la censura di omesso esame in Cassazione occorre specificare il fatto e documentarne puntualmente la presenza nel processo e la sua rilevanza decisiva.

  • Art. 112 c.p.c.

    il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste se il giudice modifica l’oggetto della domanda o attribuisce un bene diverso, non per il solo fatto che fondi la decisione su ragioni giuridiche o fattuali diverse da quelle prospettate dalle parti.

Massime di principio

  • In Cassazione, la denuncia di omesso esame richiede l’indicazione precisa di un fatto storico discusso e decisivo, con riferimenti puntuali agli atti e ai documenti. Non basta lamentare che il giudice non abbia attribuito il giusto peso a prove o argomenti.
  • Se la documentazione contabile prospetta una duplicazione di ricavi e la circostanza può modificare l’esito dell’accertamento, il giudice di merito deve esaminarla e motivare la propria valutazione.
  • Le eccezioni ritualmente proposte e riproposte in appello non possono essere semplicemente dichiarate assorbite senza una ragione coerente con la decisione: il giudice deve pronunciarsi sulle questioni che restano rilevanti.
  • La scelta o la valutazione del criterio di ricostruzione dei ricavi, quando attiene all’apprezzamento dei fatti e delle prove, non è di regola riesaminabile in Cassazione tramite una generica contestazione della valutazione di merito.
  • La decisione ha disposto un rinvio, non l’annullamento definitivo dell’accertamento: la fondatezza delle contestazioni tributarie dovrà essere nuovamente valutata dal giudice di secondo grado.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.