Cassazione Penale, Sentenza n. 21487/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per manifesta illogicità della motivazione, sostenendo di non aver avuto mezzi e competenze tecniche per porre in essere le condotte contestate, e che le attività delittuose sarebbero state realizzate da Sabato Cavallo e dalla sua assistente Brunella Campione; chiede dunque la riforma della pronuncia che lo ha ritenuto responsabile di reati attribuiti ai capi 4, 7, 13, 16 e 30
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo generico e privo della necessaria correlazione con le ragioni argomentate nella sentenza impugnata. La Corte d'appello aveva motivato la responsabilità valorizzando le dichiarazioni di Sabato Cavallo e di Brunella Campione (la quale riferì che Nicolino autorizzò due-tre operazioni fittizie per estinguere un debito), concludendo che Nicolino prestò pieno e consapevole consenso ad alcune operazioni poi tardivamente denunciate all'INPS. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Le imputazioni sono state fondate sulla partecipazione e sulle condotte che hanno dato luogo alle fattispecie descritte dagli artt. 48 e 479; la Corte ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni testimoniali che indicavano il consenso e l'autorizzazione del ricorrente alle operazioni contestate
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849
Principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere valutata non solo per la sua genericità ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso
Massime di principio
- Un motivo di impugnazione per "manifesta illogicità" richiede specificità: bisogna indicare punti concreti e il nesso diretto tra le argomentazioni dell'impugnazione e le ragioni della decisione
- La genericità e la mancata correlazione con la motivazione resa dalla corte di merito possono causare l'inammissibilità del ricorso in cassazione
- Le dichiarazioni di coimputati o collaboratori possono essere valorizzate come elementi probatori idonei a fondare la responsabilità, se ritenute credibili e coerenti dalla corte
- Affermare l'impossibilità materiale o tecnica di una condotta (es. mancanza di competenze telematiche) richiede prova o perizia specifica; da sola, senza elementi probatori, è insufficiente a scalfire la motivazione basata su testimonianze
- In sede di impugnazione è utile contestare puntualmente la valutazione della prova, proporre elementi nuovi o richieste istruttorie concrete (perizia tecnica, contraddittorio sul teste) per evitare il rigetto per genericità
- Il rigetto del ricorso può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21254/2022 del 01/06/2022
- Sentenza penale · 1 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21257/2022 del 01/06/2022
- Sentenza penale · 1 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21258/2022 del 01/06/2022
- Sentenza penale · 1 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21259/2022 del 01/06/2022
- Sentenza penale · 1 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21260/2022 del 01/06/2022
- Sentenza penale · 1 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21261/2022 del 01/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →