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Sentenza

Sentenza del 10/05/2017 n. 3289 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRES - Deducibilità Interessi passivi su finanziamenti concessi dalla casa madre - Fondo di dotazione - Non obbligatorietà ante riforma.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, degli interessi passivi corrisposti dalla branch italiana alla casa madre francese nell'esercizio 2010. L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la deduzione ritenendo necessario considerare un fondo di dotazione adeguato della stabile organizzazione, sulla cui base valutare la congruità e la deducibilità del finanziamento infragruppo. La ricorrente sosteneva invece di non essere una banca e di non essere soggetta, per il periodo controverso, a un obbligo normativo di dotazione patrimoniale minima.

La decisione

La contestazione è stata accolta a favore della branch. Gli interessi passivi sono stati ritenuti deducibili, poiché la società ricorrente non era una banca e non risultava soggetta all'obbligo di dotarsi di un fondo di dotazione rilevante ai fini fiscali. La disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 147/2015, che ha modificato gli articoli 151 e seguenti del TUIR prevedendo un fondo di dotazione minimo per le stabili organizzazioni, non è stata applicata al periodo d'imposta 2010, in quanto non avente natura interpretativa e quindi irretroattiva.

Norme richiamate

  • Articoli 151 e seguenti del TUIR

    Le disposizioni disciplinano la determinazione del reddito delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La disciplina successivamente modificata non può essere applicata retroattivamente al periodo d'imposta 2010 quando non abbia natura meramente interpretativa.

  • D.Lgs. 147/2015

    Ha introdotto una disciplina relativa al fondo di dotazione minimo delle stabili organizzazioni. La sentenza ne ha escluso l'applicazione al periodo controverso perché la normativa non è stata considerata interpretativa e, pertanto, opera solo per il futuro.

Massime di principio

  • La deducibilità degli interessi passivi corrisposti da una stabile organizzazione alla casa madre deve essere valutata sulla base della normativa vigente nel periodo d'imposta interessato.
  • Una disciplina successiva che introduce requisiti patrimoniali o regole specifiche per le stabili organizzazioni non può essere applicata retroattivamente se non è espressamente o sostanzialmente interpretativa.
  • L'obbligo di dotazione patrimoniale minima non può essere automaticamente esteso a soggetti che non rientrano nella categoria normativa cui tale obbligo è riferito, come una società che svolge attività di intermediazione ma non è una banca.
  • Per contestare la deduzione di interessi infragruppo è necessario dimostrare, con riferimento alla normativa applicabile ratione temporis, l'inesistenza, l'incongruità o l'indeducibilità del finanziamento e non limitarsi a invocare regole introdotte successivamente.
  • La qualificazione dell'attività effettivamente svolta dalla stabile organizzazione è determinante: l'assimilazione a un intermediario bancario o finanziario regolamentato richiede una specifica base normativa e non può essere presunta.

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