Cassazione Penale, Sentenza n. 35842/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Foggia (5/12/2024) che ha rigettato il riesame del sequestro preventivo disposto dal GIP (25/9/2024, con esecuzione estesa al saldo PayPal con provvedimento del 28/9/2024) di somme ritenute profitto del reato tributario ascritto a Fiume Mario. La ricorrente ha contestato che la Digitaltech fosse un soggetto effettivamente operativo (interposizione reale) e non un mero schermo fittizio, deducendo che le somme non poterono costituire profitto del reato; ha inoltre contestato la motivazione circa il coinvolgimento del Fiume e la qualificazione soggettiva della Digitaltech
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per la parte presentata da Cotugno "in proprio" è stata dichiarata l'inammissibilità perché Cotugno, in tale veste, non era parte del giudizio dinanzi al Tribunale di riesame (il sequestro era riferito alla società). Quanto al ricorso proposto dalla Digitaltech (per il tramite della Cotugno quale legale rappresentante), il Collegio ha ritenuto che in sede cautelare sussistessero elementi concreti tali da escludere la qualifica di "persona estranea al reato" ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, atteso che la società risultava coinvolta e il conto poteva essere operato materialmente dal Fiume. Inoltre la censura sulla motivazione del Tribunale non era ammissibile in Cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuna Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
Prevede la confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo dei reati tributari e dispone che la misura è dovuta salvo che i beni "appartengano a persona estranea al reato"; nel caso valutato la Corte ha ritenuto non sussistere lo status di estraneità per la Digitaltech, giustificando il sequestro cautelare finalizzato alla confisca
Limita il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure reali alla violazione di legge, escludendo la possibilità di un sindacato pieno sulla motivazione in questa sede (pertanto le doglianze di mera motivazione sul fatto non sono ammissibili)
Norma che autorizza la condanna per le spese e l'irrogazione delle somme a titolo di sanzione processuale (qui applicata per la condanna alla Cassa delle ammende)
Riferimento alla fattispecie di reato tributario contestata (oggetto del calcolo del profitto); rilevante per individuare il titolo del sequestro e della confisca
Massime di principio
- Chi impugna in Cassazione deve aver avuto la medesima qualità soggettiva nel giudizio di merito; un appellante "in proprio" non ammesso nel grado precedente rischia l'inammissibilità
- In materia di misure reali per reati tributari (art. 12-bis d.lgs. 74/2000) la confisca è in linea di principio dovuta salvo che il bene appartenga a persona realmente "estranea al reato" (deve risultare la buona fede e l'assenza di vantaggi dal reato)
- In fase cautelare il sindacato è meno penetrante: è sufficiente la plausibilità, fondata su concreti elementi processuali, che la società non sia estranea e che i beni siano riconducibili al profitto illecito
- Le censure di mera motivazione delle ordinanze cautelari reali sono limitate in Cassazione (art. 325 c.p.p.); occorre contestare specifiche violazioni di legge
- Se il presunto beneficiario di somme consente l'uso materiale del conto da parte dell'indagato principale e vi sono elementi che collegano l'uso dei fondi al reato, il sequestro è agevolmente giustificabile
- Procedimentalmente, verificare sempre la correttezza della legittimazione attiva per il ricorso e che la qualità (personale o rappresentativa) corrisponda a quella esercitata nel grado precedente
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