Cassazione Civile, Ordinanza n. 19356/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una lavoratrice assunta come badante del padre della convenuta, volto a ottenere il pagamento di retribuzioni arretrate. Il Tribunale aveva condannato la datrice di lavoro al pagamento di € 20.836,86; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, respingendo sia l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo e della successiva integrazione, sia la doglianza relativa al mancato assolvimento dell'onere della prova sul pagamento delle retribuzioni. In cassazione la datrice di lavoro ha proposto un unico motivo, formalmente denunciando omesso esame di un punto decisivo per mancato esame della richiesta istruttoria di esibizione di documenti fiscali della badante ex art. 210 c.p.c. e, in sostanza, censurando il modo in cui la Corte d'appello aveva motivato il rigetto del motivo di gravame sulla prova del pagamento. La ricorrente ha sostenuto che il mancato assolvimento dell'onere probatorio non potesse gravare su di lei e che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la necessità dei mezzi istruttori richiesti. La resistente non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse specificamente ricondotto ad alcuna delle ipotesi dell'art. 360 c.p.c., che fosse formulato in modo non chiaro e, soprattutto, che non si confrontasse con la completa motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre osservato che il motivo difettava di autosufficienza, poiché non riportava i contenuti precisi delle richieste istruttorie di esibizione e di informazioni alla pubblica amministrazione, impedendo il controllo di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata. È stato invece dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
cinque motivi di impugnazione
Il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e immediatamente riconducibili a uno dei motivi tassativi previsti dalla norma; non basta una generica doglianza.
L'ordine di esibizione è un potere istruttorio che non può esonerare la parte dall'onere probatorio gravante su di essa.
La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione è un mezzo istruttorio che non elimina né sostituisce l'onere della prova della parte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non è chiaramente sussunta in una delle ipotesi tipiche dell'art. 360 c.p.c. e non indica le norme asseritamente violate.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la motivazione complessiva della sentenza impugnata; l'omissione di tale confronto integra difetto di specificità e conduce all'inammissibilità.
- La mancata trascrizione, nel ricorso per cassazione, dei contenuti essenziali degli atti e delle richieste istruttorie dedotte impedisce il controllo di legittimità e comporta difetto di autosufficienza.
- I poteri istruttori officiosi di cui agli artt. 210 e 213 c.p.c. non sollevano la parte dall'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria difesa, in particolare quando si tratta di dimostrare l'avvenuto pagamento di somme dovute.
Come è indicizzato
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