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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34559/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla recidiva. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma quanto alla responsabilità per furto in abitazione e alla rideterminazione della pena pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur confermando l'affermazione di responsabilità per furto in abitazione, aveva rideterminato la sola pena pecuniaria. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata, sostenendo implicitamente che la motivazione sul punto non fosse corretta o fosse insufficiente. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione dei principi in tema di recidiva, avendo valutato concretamente, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto oggetto del giudizio e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e avesse inciso come fattore criminogeno nella commissione del reato.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando i criteri di commisurazione della pena e il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta sia indice di persistente inclinazione a delinquere.

Massime di principio

  • La sussistenza della recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla sola base della gravità dei fatti o della loro collocazione temporale, ma richiede una motivazione concreta e individualizzata.
  • Ai fini della recidiva il giudice deve esaminare il rapporto tra il reato oggetto del procedimento e i precedenti penali dell'imputato, verificando se le pregresse condanne siano effettivamente indicative di una perdurante capacità o inclinazione al delitto.
  • Una motivazione sulla recidiva è sufficiente quando dia conto, in concreto e secondo i criteri dell'art. 133 c.p., della funzione criminogena delle pregresse condotte e del loro significato rispetto al fatto sub iudice.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo che censura la motivazione sulla recidiva si risolve in una doglianza manifestamente infondata rispetto a una motivazione di merito congrua e conforme ai principi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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