Cassazione Penale, Ordinanza n. 36503/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino era articolato su due motivi. Con il primo si deduceva l'illegalità della pena, in relazione alla continuazione, con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza aggravata ex art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.; la Corte rileva però che tale censura è formulata in modo generico, poiché per quel reato non era stata applicata la continuazione, trattandosi di pena autonomamente irrogata già in primo grado, e non risultava una specifica devoluzione in appello sulla mancata continuazione di tale reato con gli altri capi. Con il secondo motivo si lamentava un travisamento della prova, ma anche tale doglianza è ritenuta palesemente generica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità dei motivi di ricorso: il primo perché non coglieva la reale statuizione sulla pena e non risultava previamente devoluto in appello; il secondo perché non specificava in modo adeguato il dedotto travisamento della prova.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.
La norma è richiamata solo come riferimento del reato di guida in stato di ebbrezza aggravata oggetto della censura sulla pena; la Corte non entra nel merito della sua applicazione sostanziale, ma osserva che per tale reato non era stata applicata la continuazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando censura una statuizione sulla pena senza confrontarsi con la reale decisione impugnata e senza indicare specificamente quale errore di diritto sia stato commesso.
- La doglianza relativa alla mancata applicazione della continuazione deve essere specificamente devoluta nei gradi di merito; in cassazione non può essere prospettata in modo generico se la questione non risulta dedotta in appello.
- Il travisamento della prova non può essere denunciato con affermazioni meramente apodittiche o generiche, ma richiede un'esposizione puntuale del vizio e del dato probatorio asseritamente travisato.
- La genericità del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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