Cassazione Penale, Ordinanza n. 19364/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione lamentando un unico vizio: l'erronea applicazione della legge nella determinazione della pena. In particolare sosteneva che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo e che la pena dovesse essere contenuta in misura pari o prossima al minimo edittale. La Corte di appello aveva invece confermato la pena ritenendo corretta la valutazione del primo giudice, valorizzando le dichiarazioni confessorie dell'imputato, che aveva ammesso di svolgere attività di spaccio come fonte di reddito, indice di una condotta stabile e sostanzialmente professionale, oltre alla presenza di tre precedenti specifici e ravvicinati, idonei a mostrare una spiccata propensione al crimine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato adeguatamente sulla conferma del trattamento sanzionatorio, valorizzando sia la confessione dell'imputato circa l'attività di spaccio come fonte di reddito sia i precedenti specifici e contigui. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come parametro per verificare se l'inammissibilità del ricorso sia stata determinata senza colpa della parte; nella fattispecie la Corte esclude tale evenienza.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla dosimetria della pena è inammissibile quando si risolva in una critica meramente assertiva o generica e non confronti la motivazione della sentenza impugnata.
- La conferma del trattamento sanzionatorio può essere legittimamente sorretta dalla valorizzazione delle dichiarazioni confessorie dell'imputato, se queste rivelano la stabilità e la professionalità della condotta criminosa.
- I precedenti specifici e ravvicinati possono essere utilizzati come indice della personalità dell'agente e della sua propensione al crimine ai fini della commisurazione della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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