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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17353/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato il riesame della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP di Trani per il reato di tentata rapina aggravata in concorso. I motivi principali erano: (1) mancata, contraddittoria e illogica motivazione in relazione agli artt. 273 e 292 c.p.p., in particolare contestando l'identificazione operata dalla polizia giudiziaria sulla base di video con volti coperti e audio di pessima qualità; si deduceva l'illegittimità dell'individuazione fonica e visiva e la mancanza di ragioni logiche per ritenere gravi indizi contro Zingarelli; (2) mancata, contraddittoria e illogica motivazione ex art. 275 c.p.p. in ordine alla prognosi di pericolosità e al rifiuto degli arresti domiciliari: il Tribunale avrebbe fondato la valutazione su supposizioni astratte e non avrebbe considerato le osservazioni difensive depositate in udienza.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nel motivare il rigetto, la Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari: essa non può rivedere la valutazione del merito sulle risultanze probatorie o riesaminare la sufficienza degli indizi ma solo verificare che l'atto impugnato esponga le ragioni giuridicamente significative e sia esente da illogicità manifeste. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il tentativo di trasformare una critica di merito (rivalutazione dell'identificazione visiva e fonica) in un vizio di motivazione: il tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la comparazione percettiva delle immagini e la valutazione del tono di voce, integrate da altri elementi di contesto, ed era quindi rimasto nell'ambito del merito non sindacabile in cassazione. Sul secondo motivo ha ritenuto aspecifica la censura: il Tribunale aveva motivato la necessità della custodia in carcere sulla base della gravità, dell'organizzazione del fatto, dei precedenti penali e del concreto pericolo di reiterazione, non essendo idonei gli arresti domiciliari o il braccialetto elettronico per evitare analoghi reati. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Riferimento alla richiesta e trattazione orale della causa; utilizzato per segnalare che le parti avevano chiesto la trattazione orale nel procedimento.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali alla esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha osservato che i motivi sono stati enunciati nei limiti strettamente necessari per la decisione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione/indizi; la Corte ha ritenuto che le censure concernessero valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle presunte carenze motivazionali: la Corte ha ritenuto che non emergessero illogicità manifeste nell'ordinanza impugnata.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma collegata alle misure cautelari e alla prognosi sul rispetto delle prescrizioni; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato il mancato affidamento di misure meno afflittive.

  • art. 309, comma 8, cod. proc. pen.

    Rilevante in tema di verbalizzazione delle ragioni esposte in udienza: la Corte osserva che, se le difese non risultano rappresentate nel testo o in documenti, non possono essere dedotte in cassazione come ignorate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e ad una somma per cassa di ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e 3.000 euro.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale a cui la Corte rinvia gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia.

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità non riesamina il merito delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito o dal tribunale del riesame: può verificare solo che l'atto impugnato esponga le ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità manifeste.
  • Il riconoscimento su base percettiva (comparazione visiva e fonica) può avere valore indiziante e probatorio se adeguatamente motivato dal giudice; la sua valutazione rimane però tipicamente di merito e quindi difficilmente sindacabile in cassazione.
  • Per contestare con successo la motivazione di un provvedimento cautelare in sede di legittimità è necessario indicare difetti specifici e rilevanti della motivazione tali da dimostrare un'illogicità manifesta o l'assenza delle ragioni giuridicamente significative, non una semplice diversa valutazione degli elementi di fatto.
  • Se la difesa sostiene che determinate osservazioni o memorie non sono state considerate in sede di riesame, occorre che ciò risulti dal testo dell'ordinanza impugnata o da tracce documentali (memorie scritte, verbale dell'udienza) altrimenti la censura è inammissibile.
  • Nel valutare l'adeguatezza della misura cautelare il giudice può ritenere inidonee misure meno afflittive (es. arresti domiciliari o braccialetto elettronico) quando la gravità del fatto, l'organizzazione del reato, i precedenti e il concreto rischio di reiterazione rendano insufficienti tali misure.

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