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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21744/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in sede di verifica del passivo, della domanda con cui una compagnia assicurativa chiedeva l'ammissione al passivo in via privilegiata di un credito di euro 1.300.000, sostenendo di agire in surrogazione ex art. 1916 c.c. nei diritti dell'assicurato che aveva subito danni da un violento incendio sviluppatosi in un centro commerciale di proprietà della società poi fallita. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione ex art. 98 l.fall. valorizzando due clausole del contratto di sublocazione: una che imponeva al subconduttore di stipulare una polizza con rinuncia alla rivalsa e un'altra che esonerava la proprietà da responsabilità per i danni da incendio e altri sinistri. La ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 1372 c.c., perché l'obbligo del subconduttore di stipulare una polizza con rinuncia alla rivalsa non sarebbe opponibile all'assicuratore terzo estraneo al contratto; (2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per l'interpretazione della formula "rinuncia alla rivalsa"; (3) violazione degli artt. 1229 e 1322 c.c., perché la clausola di esonero sarebbe nulla o comunque invalida in quanto non escludeva la colpa grave e pretendeva di estendersi anche alla responsabilità extracontrattuale e a condotte lesive di norme imperative; (4) violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., per mancata considerazione della vessatorietà e della necessaria specifica approvazione per iscritto della clausola di esonero. Il fallimento non si è difeso in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo e ha ritenuto assorbito il quarto. Ha cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che la clausola con cui il subconduttore si obbliga a stipulare una polizza con rinuncia alla rivalsa produce effetti solo tra le parti del contratto e non è opponibile all'assicuratore terzo; la sua eventuale violazione può fondare al più responsabilità contrattuale del subconduttore, non l'esclusione della pretesa del terzo surrogante. Ha inoltre escluso la validità della clausola di esonero di responsabilità nella parte in cui pretendeva di coprire anche fatti connotati da colpa grave o da violazione di norme di ordine pubblico e, a maggior ragione, nella parte in cui mirava a escludere preventivamente la responsabilità extracontrattuale per eventi pericolosi per la pubblica incolumità come l'incendio.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo del fallimento.

  • art. 1916 c.c.

    fondamento dell'azione di surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del danno.

  • art. 1372 c.c.

    il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetti verso i terzi se non nei casi previsti dalla legge; la clausola sul dovere di stipulare la polizza con rinuncia alla rivalsa non è opponibile all'assicuratore terzo.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    criteri ermeneutici invocati per l'interpretazione della locuzione "rinuncia alla rivalsa"; il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 1229 c.c.

    "è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico"

    la clausola di esonero non può coprire il dolo o la colpa grave e non può validamente estendersi alla violazione di norme di ordine pubblico.

  • art. 1322 c.c.

    l'autonomia contrattuale non consente di introdurre validamente patti di esonero che contrastino con limiti inderogabili, specie quanto alla responsabilità extracontrattuale.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per evidenziare che l'art. 1229 c.c. non è trasposto nella disciplina del danno da fatto illecito, con conseguente non automatica applicabilità di patti limitativi della responsabilità extracontrattuale.

  • art. 2043 c.c.

    la Corte richiama l'orientamento per cui non opera tra le parti una clausola di esonero quando si agisca per responsabilità extracontrattuale.

  • artt. 1341 e 1342 c.c.

    motivo assorbito, relativo alla necessità di specifica approvazione delle clausole vessatorie di esonero di responsabilità.

Massime di principio

  • La clausola contrattuale che impone a una parte di stipulare una polizza assicurativa con rinuncia alla rivalsa vincola solo i contraenti del rapporto da cui scaturisce e non può essere opposta a un assicuratore terzo che agisca in surrogazione ex art. 1916 c.c.
  • La violazione dell'obbligo di assicurarsi con rinuncia alla rivalsa può eventualmente fondare una pretesa risarcitoria per inadempimento nei confronti del contraente obbligato, ma non elimina la legittimazione del terzo surrogante a far valere il proprio credito verso il responsabile del danno.
  • Le clausole di esonero o limitazione della responsabilità non sono validamente estensibili, in via preventiva, a fatti dolosi o connotati da colpa grave, né a condotte integranti violazione di norme di ordine pubblico.
  • L'autonomia contrattuale non legittima patti che escludano preventivamente la responsabilità extracontrattuale per eventi che incidono sulla pubblica incolumità o sull'integrità fisica dei terzi.
  • Se una questione viene decisa sulla base dell'erronea opponibilità a terzi di una clausola contrattuale e sull'invalidità della clausola di esonero, restano assorbite le censure ulteriori sulla natura vessatoria della clausola stessa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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