Cassazione Penale, Ordinanza n. 21417/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 336 c.p. e che aveva mantenuto il giudizio di recidiva. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, l'affermazione di responsabilità per avere rivolto reiterate offese e minacce ad agenti di polizia penitenziaria al fine di impedire il compimento di atti d'ufficio; dall'altro, la mancata esclusione della recidiva, contestando la valutazione di maggiore pericolosità sociale. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano questioni già vagliate e disattese in modo adeguato e giuridicamente corretto dal giudice di merito, senza introdurre profili scrutinabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
La condotta consistente in reiterate offese e minacce rivolte ad agenti di polizia penitenziaria è stata valorizzata come diretta a impedire il compimento degli atti d'ufficio, integrando il reato contestato.
La recidiva è stata mantenuta in ragione della distanza temporale dei precedenti e della già manifestata propensione a commettere reati contro la pubblica amministrazione, indice di maggiore pericolosità sociale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di diritto già specificamente esaminate e motivate dal giudice di merito.
- La responsabilità per il reato di cui all'art. 336 c.p. può essere affermata quando minacce o offese siano connotate dalla finalità di impedire il compimento di atti d'ufficio da parte del pubblico ufficiale.
- La recidiva può essere confermata quando i precedenti e la distanza temporale tra i fatti mostrino una persistente inclinazione del soggetto a violare la legge penale e, in particolare, una maggiore pericolosità sociale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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