Cassazione Penale, Sentenza n. 17840/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/09/2023 che aveva rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione n. 35/1994 R.E. Dem. PM. La ricorrente deduceva violazione dell'art. 125, comma 3 c.p.p. e vizio di motivazione: censurava il giudice per avere ritenuto la consulenza tecnica insufficiente per la mancanza di "documentazione planimetrica", mentre il consulente aveva effettuato sopralluogo e fornito misure e valutazioni tecniche (compreso il rischio di "indebolimento della struttura portante di tutto lo stabile"); inoltre la ricorrente osservava di essere erede e non autrice dell'abuso edilizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse compiuto una valutazione di fatto congrua e non viziata: la consulenza tecnica prodotta risultava generica e priva della necessaria documentazione planimetrica e progettuale, per cui la dedotta impossibilità tecnica della demolizione non è stata dimostrata. Inoltre la Corte ha ricordato il principio per cui l'impossibilità tecnica non rileva se la causa dipende dal comportamento imputabile al condannato. Ha anche ribadito che l'ordine di demolizione ha carattere reale e si trasferisce agli eredi; essendo la ricorrente erede del condannato, l'ordine grava su di lei. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro tremila.
Norme richiamate
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
La ricorrente ha invocato questa norma per lamentare vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione del giudice di merito fosse adeguata e non censurabile, quindi la presunta violazione non è stata riconosciuta.
Applicato per escludere l'assenza di colpa che giustifichi l'esenzione dalla sanzione pecuniaria; in presenza di inammissibilità non giustificata, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e a una somma a titolo di sanzione, ritenuta equa.
Principio sulla natura reale dell'ordine di demolizione
l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi e dalle vicende successorie verificatesi; esso si trasmette agli eredi del responsabile e ai suoi aventi causa
L'ordine di demolizione grava sugli eredi e sui successori nella disponibilità del bene; la qualità di erede della ricorrente determina la trasmissione dell'obbligo a lei.
Giurisprudenza consolidata sulla impossibilità tecnica dell'esecuzione
L'impossibilità tecnica di eseguire la demolizione senza danneggiare la parte lecita deve essere provata e non rileva se dipende da causa imputabile al condannato (richiamate pronunce: Sez.3, n. 7789/2021; Sez.3, n. 28740/2018; Sez.3, n. 51056/2018).
Massime di principio
- La presunta impossibilità tecnica di eseguire una demolizione deve essere dimostrata con documentazione tecnica completa (planimetrie, progetti, relazione dettagliata); relazioni generiche o prive di documentazione planimetrica rischiano di essere ritenute insufficienti.
- Se la difficoltà tecnica deriva dalla stessa realizzazione abusiva ad opera del condannato, tale difficoltà non sottrae l'obbligo di demolizione: la causa imputabile al responsabile esclude l'eccezione di impossibilità.
- L'ordine di demolizione ha natura reale e si trasferisce agli eredi e ai successori della titolarità del bene; pertanto chi succede nel bene può essere tenuto all'esecuzione dell'ordine anche se non autore dell'abuso.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (soprattutto concernenti la prova tecnica e la consistenza probatoria degli elementi prodotti) sono difficilmente rivedibili in sede di legittimità, salvo vizi di illogicità o di mancata motivazione.
- In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, è possibile la condanna alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria salvo che non risulti l'assenza di colpa nella presentazione del ricorso.
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