Cassazione Penale, Sentenza n. 43864/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 09/07/2024 che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale con efficacia ex tunc. Il provvedimento di revoca era fondato su dichiarazioni rese da un assuntore (Angiolino Bodini) che ha riconosciuto in foto Ahmed come fornitore di cocaina in numerose occasioni a partire da luglio 2023; la difesa ha contestato la attendibilità del testimone e la congruità della motivazione, richiamando l'esistenza di elementi (sequestro telefoni del figlio Mohamed nel novembre 2023, dichiarazioni di altri clienti) che, a loro dire, contraddicono la versione degli operanti e rendono inverosimile la prosecuzione delle conversazioni telefoniche dopo il sequestro. Si è inoltre contestata la decisione di revoca ex tunc e la mancata valutazione adeguata della condotta lavorativa e sociale del ricorrente durante il periodo di prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente motivato la revoca: il racconto del testimone Bodini è stato ritenuto credibile e coerente (riconoscimento fotografico, numerose cessioni riferite), la ricostruzione cronologica è compatibile con il fatto che il figlio Mohamed fosse assente dall'Italia da luglio 2023 (quindi plausibile che le chiamate dal luglio 2023 siano ricadute su Ahmed) e la mancanza di accertamento tecnico sull'utenza non rende invalida la valutazione di attendibilità. La Corte ha confermato il principio secondo cui anche una singola condotta penalmente rilevante, se ritenuta grave, può rendere incompatibile la prosecuzione dell'affidamento e ha ritenuto legittima la retrodatazione (ex tunc) della revoca, poiché la condotta risultava indicativa di un atteggiamento strumentale e della mancanza di adesione al percorso rieducativo fin dall'inizio.
Norme richiamate
L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova
La norma richiede la verifica costante della effettività del percorso di risocializzazione e autorizza la revoca quando, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, le violazioni rendono incompatibile la prosecuzione dell'esperimento; tale valutazione è discrezionale e fondata su apprezzamento autonomo rispetto al giudizio di merito penale
Sentenza Corte Costituzionale n. 343/1987
La Corte ha affermato la necessità che il Tribunale di sorveglianza, una volta revocata la misura alternativa, determini la residua pena sulla scorta di una valutazione discrezionale che consideri la durata delle limitazioni patite e il comportamento tenuto durante l'esperimento
Imposizione di un giudizio differenziato sulle conseguenze della revoca, evitando soluzioni rigide; introduce il criterio di valutazione caso per caso della proporzionalità delle conseguenze
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 1, n. 18351/2024; Sez. 1, n. 36470/2021)
Riferimenti a precedenti di Cassazione che affermano l'autonomia della valutazione del magistrato di sorveglianza e la possibilità di retrodatare la revoca quando la condotta è tale da far ritenere inesistente l'adesione al percorso rieducativo
Conferma il consolidato orientamento secondo cui il Tribunale di sorveglianza ha ampia discrezionalità nella valutazione dell'attendibilità delle fonti e della gravità della condotta, potendo ritenere sufficiente anche una sola condotta particolarmente grave per revocare l'affidamento e disporre l'efficacia ex tunc
Massime di principio
- Il giudice di sorveglianza ha ampia discrezionalità nell'apprezzare la compatibilità delle condotte del beneficiario con la prosecuzione dell'affidamento; la valutazione è autonoma rispetto al giudizio penale sul medesimo fatto
- Una singola condotta penalmente rilevante può giustificare la revoca dell'affidamento se ritenuta grave e indicativa della mancata adesione al percorso rieducativo
- La revoca può essere disposta con efficacia ex tunc quando la gravità e la temporalità della condotta permettono di ritenere che l'adesione alla misura sia stata strumentale fin dall'inizio
- La credibilità di un testimone isolato può essere sufficiente se la sua deposizione è coerente, dettagliata e supportata da elementi fattuali plausibili; l'assenza di riscontri tecnici (es. tracce telefoniche) non annulla automaticamente la valutazione motivata del giudice
- Per impugnare con successo la revoca occorre dimostrare l'esistenza di una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o priva di ogni fondamento probatorio; mere incongruenze da sole sono spesso insufficienti
- La difesa deve sollevare elementi concreti volti a smentire la ricostruzione fattuale (es. alibi documentale, prova tecnica dell'assenza di comunicazioni), non solo deduzioni ipotetiche
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43704/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43705/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43707/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43708/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43709/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43712/2024 del 29/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →