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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21879/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (art. 110 e 416-bis c.p.). Al ricorrente si contestava di aver veicolato messaggi dal carcere per conto del capo clan detenuto Salvatore Sorrentino, di aver partecipato abusivamente a videocolloqui, di aver provveduto al sostentamento della famiglia del capo e di essersi interessato all'apertura di attività commerciali riferibili al controllo del gruppo. La difesa lamentava carenza e genericità della motivazione sui gravi indizi relativi alla rilevanza e alla finalizzazione del contributo dell'indagato al rafforzamento dell'associazione, la mancanza di prova che le condotte fossero reiterate e idonee a incidere sulle capacità operative del sodalizio e l'assenza di adeguata motivazione circa la scelta della misura cautelare più afflittiva.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per difetto di motivazione sulla gravità indiziaria. Ha rilevato che il Tribunale del Riesame non ha adeguatamente dimostrato in che modo e con quale contenuto i messaggi e le condotte del ricorrente abbiano concretamente contribuito a conservare o rafforzare le capacità operative dell'associazione mafiosa. Pur richiamando la giurisprudenza che definisce i criteri del concorso esterno, la Corte ha evidenziato l'obbligo del giudice di verificare la reiterazione dell'attività di latore di messaggi e l'idoneità del contenuto a incidere sull'organizzazione. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale del Riesame di Palermo per nuovo esame. I restanti motivi, inclusi quelli sulle esigenze cautelari, sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo. La Corte ha inoltre confermato la legittimità, alla luce della giurisprudenza di legittimità, della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Fonte della responsabilità per concorso di più persone nel reato, applicata in combinato disposto per configurare il concorso esterno quando un soggetto esterno fornisce un contributo causale e volontario alla realizzazione o conservazione dei fini del sodalizio.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; il giudice richiede che l'apporto dell'esterno incida concretamente sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo ramo.

  • art. 418 cod. pen.

    art. 418, comma primo, cod. pen.

    Citato dalla giurisprudenza come conferma testuale della possibilità di ricondurre il concorso esterno nell'ambito delle regole sul concorso di persone nel reato e quindi della legittimità della fattispecie.

  • Costituzione e Convenzione EDU (richiami giurisprudenziali)

    art. 25 Cost.; art. 117 Cost. richiamato in relazione all'art. 7 CEDU

    La Corte di cassazione ha già ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro la configurabilità del concorso esterno, affermando che l'istituto non è frutto di creatività giurisprudenziale incompatibile con il principio di legalità.

Massime di principio

  • Per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa è necessario un contributo concreto, specifico, volontario e causale che sia effettivamente idoneo a conservare o rafforzare le capacità operative dell'associazione o di un suo ramo.
  • L'attività di latore di messaggi dal carcere può integrare il concorso esterno solo se è reiterata e caratterizzata da un rapporto fiduciario stabile; comunicazioni episodiche o prive di contenuto illecito idoneo a favorire l'organizzazione non sono automaticamente sufficienti.
  • Il giudice deve motivare in modo puntuale non solo la circumstanza che i messaggi sono stati recapitati, ma anche in che modo il loro contenuto, la loro reiterazione e la consapevolezza dell'intermediario abbiano inciso sulla vita e sulle capacità operative del sodalizio.
  • La prova della collusione imprenditoriale richiede evidenza di reciprocità dei vantaggi e dell'effettivo controllo o condizionamento delle attività economiche da parte del sodalizio; la semplice utilità derivante dalla vicinanza al capo non è di per sé sufficiente.
  • Se la motivazione sulla gravità indiziaria è insufficiente, il provvedimento cautelare va annullato e il giudice di merito deve essere rimandato a nuovo esame, con conseguente possibile revisione delle esigenze cautelari.

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