Cassazione Penale, Ordinanza n. 37266/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per il reato tributario contestato. Deduceva violazione dell'art. 10 d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione, sostenendo che non ricorresse la condizione dell'"impossibilità di ricostruire" i movimenti e il volume d'affari dell'azienda, poiché le informazioni mancanti avrebbero potuto essere acquisite mediante semplici richieste via PEC ai clienti. La Corte rileva però che il ricorso si limitava a riprodurre in modo pedissequo le doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre, sul piano sostanziale, la decisione di merito aveva già chiarito che l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non va intesa in senso assoluto e sussiste anche quando occorra acquisire la documentazione mancante presso terzi, come avvenuto nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero non specifiche, perché consistenti nella mera reiterazione dei motivi già formulati in appello e già motivatamente disattesi, in violazione dell'onere di specifica critica imposto dagli artt. 581 e 591 c.p.p. Ha inoltre confermato l'impostazione della sentenza impugnata sul reato tributario, secondo cui l'impossibilità di ricostruzione della contabilità può ricorrere anche quando la ricostruzione richieda l'acquisizione della documentazione presso terzi. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice del reato tributario contestato; la Corte richiama il principio per cui l'impossibilità di ricostruire reddito o volume d'affari non va intesa in senso assoluto e può sussistere anche quando la documentazione mancante debba essere acquisita presso terzi.
L'atto di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
Il ricorso è inammissibile quando difetta della necessaria specificità e non svolge la funzione di critica argomentata rispetto alla decisione impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente sia in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito, senza un confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- L'atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le censure; l'assenza di specificità integra inammissibilità.
- In materia di reati tributari che presuppongono l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari per occultamento o distruzione della contabilità, l'impossibilità non richiede una preclusione assoluta e può sussistere anche quando la ricostruzione necessiti di acquisire i dati mancanti presso soggetti terzi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente sopporta le spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende.
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