Cassazione Penale, Sentenza n. 4334/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Si deduceva che i bonifici per euro 501.000,00 alla Ipaco srl fossero pagamenti giustificati per il finanziamento di un'attivita' edilizia e non atti distrattivi; si contestava la mancata valutazione del ruolo decisivo di Colabianchi (amministratore di fatto) e la qualificazione dell'imputato come mero amministratore di diritto. Si rilevava inoltre vaghezza nella contestazione del reato documentale (omessa consegna, distruzione o occultamento delle scritture) e si denunciava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimita' ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse un tentativo di riconsiderare valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione; la Corte territoriale aveva correttamente escluso giustificazioni ai versamenti in favore di Ipaco sulla base della documentazione e delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare, ritenendo che Acierno avesse assunto la carica per ottenere finanziamenti e destinare le somme a terzi senza contropartita. Ha confermato la responsabilita' per bancarotta documentale per la mancata consegna delle scritture al curatore. Il motivo riferito alle attenuanti generiche e' stato ritenuto infondato e non sindacabile in sede di legittimita'. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
Norma formale sul contenuto e sintesi dei motivi nel ricorso; il ricorso e' stato articolato ai sensi di tale disposizione
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'imposizione di somme alla Cassa delle Ammende in caso di contestata inammissibilita' o colpa nella procedura
Giurisprudenza Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013 (Rv. 257950)
l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta delle scritture anche se investito solo formalmente dell'amministrazione (testa di legno)
Principio secondo cui la qualifica formale di amministratore non esclude la responsabilita' per il dovere personale di tenere e conservare le scritture contabili
Massime di principio
- In Cassazione non e' ammessa una rivalutazione del merito probatorio; i motivi diretti a rinnovare la valutazione delle prove sono inammissibili.
- L'amministratore di diritto puo' essere ritenuto penalmente responsabile per bancarotta documentale anche se 'testa di legno'; occorre dimostrare in modo specifico l'assenza del suo obbligo oppure che le scritture sono state effettivamente consegnate.
- Per contrastare l'accusa di distrazione di beni e' necessario produrre documentazione chiara e coerente che giustifichi i pagamenti (contratti, fatture, flussi finanziari corrispondenti) e che dimostri la reale destinazione delle somme.
- La responsabilita' concorrente, anche se l'imputato ha agito su direttive di un terzo, non e' esclusa quando l'imputato abbia materialmente compiuto gli atti distrattivi o non vi sia alcun vantaggio per la societa' fallita; la prova dell'estraneita' personale deve essere specifica.
- Le doglianze generiche sulla mancata concessione delle attenuanti generiche difficilmente prosperano in Cassazione; occorre provare che la motivazione del giudice di merito sia illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente.
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