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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15556/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia traeva origine dalla sospensione di una pensione disposta dall'ente previdenziale per il mancato invio della dichiarazione/situazione reddituale. La interessata aveva chiesto il ripristino del trattamento pensionistico, ma la domanda era stata rigettata in primo grado e poi in appello. Nel giudizio di legittimità la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, tuttavia ha omesso di notificare il ricorso, limitandosi al solo deposito dell'atto in cancelleria.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze perché il ricorso non risultava notificato alla controparte. Per tale ragione lo ha dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese di lite, in assenza di costituzione del contraddittorio. La Corte ha inoltre dato atto, ricorrendone i presupposti processuali, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede, quando sussistono i presupposti processuali, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535

    È richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso e sussistenza dei presupposti, va dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non risulti notificato alla controparte, essendo necessario il perfezionamento del contraddittorio mediante rituale notificazione dell'atto.
  • In difetto di costituzione dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti processuali, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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