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Sentenza

Sentenza del 25/07/2024 n. 20775 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di liquidazione delle imposte e tasse ipotecarie relativo all’iscrizione di ipoteca volontaria, costituita con atto pubblico del 6 dicembre 2016 dalla Società Agricola B.B. di C.C. a r.l. a garanzia di un accordo di ristrutturazione dei debiti dell’Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A. e della conseguente transazione fiscale. L’importo rateizzato era pari a 24.713.362 euro. L’Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato l’accoglimento dei ricorsi dei contribuenti contro l’avviso. Con il primo motivo sosteneva che l’ipoteca soddisfacesse l’interesse del debitore, e non quello dello Stato, e che pertanto il tributo fosse dovuto; invocava inoltre le disposizioni sulla prenotazione a debito e sull’individuazione del soggetto passivo. Con il secondo motivo contestava che l’agente della riscossione, società per azioni, potesse essere ricondotto alla nozione di Stato ai fini dell’esenzione prevista per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i due motivi dell’Agenzia. Ha rilevato che era stata presentata e documentata la domanda di definizione agevolata della controversia, con versamento dell’intero importo dovuto: 24.721 euro, a fronte di un valore della lite indicato in 494.419 euro. Ricorrendone i presupposti, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; la Corte le ha comunque dichiarate compensate tra le parti. Ha inoltre escluso un ulteriore versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 190, 197, 198, 200 e 201

    Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate

    La definizione agevolata, una volta documentati la domanda e i versamenti richiesti, determina l’estinzione del processo pendente; le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate. Il giudizio si è concluso su questa base, senza decisione sulle questioni tributarie di merito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non ricorrono nemmeno i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all'iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l'istituto della prenotazione a debito.

    In questa fattispecie la declaratoria di estinzione conseguente all’iniziativa della parte controricorrente non comporta un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente; la Corte considera inoltre rilevante, nei confronti di quest’ultima, la prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria pendente è definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge e sono documentati domanda e versamenti richiesti, il giudice può dichiarare estinto il processo senza pronunciarsi sui motivi di ricorso o sulle questioni di merito.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata non equivale a una decisione che accoglie o respinge nel merito le tesi delle parti. In questo caso, quindi, la decisione non stabilisce se l’iscrizione ipotecaria fosse esente dalle imposte e tasse ipotecarie.
  • In base alla disposizione applicata, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; la Corte ha disposto la compensazione tra le parti.
  • L’estinzione del giudizio per la definizione agevolata, quando dipende dall’iniziativa della parte controricorrente, non comporta automaticamente un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, secondo la valutazione svolta in questa decisione.

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