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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36012/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto la richiesta di riabilitazione relativa a una condanna, divenuta definitiva il 12 luglio 2006, per associazione per delinquere di stampo mafioso e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, commesse nel 1998; l’interessato aveva poi proposto opposizione, anch’essa respinta. Con ricorso per cassazione la difesa ha denunciato vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avesse considerato l’offerta documentata di 1.000 euro alla Caritas della Chiesa di San Massimiliano Kolbe, nel comune di Giugliano in Campania, pari a una mensilità di lavoro del condannato e destinata, secondo la difesa, a risarcire il danno arrecato alla collettività con la condotta corruttiva. La difesa ha inoltre contestato il riferimento al danno all’immagine, osservando che tale voce di danno sarebbe stata codificata dal legislatore solo in epoca recente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati e ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Ha ribadito che, ai fini della riabilitazione, l’attivarsi per eliminare le conseguenze civili del reato è condizione rilevante anche in assenza di costituzione di parte civile o di una pronuncia sulle obbligazioni civili; tale condotta va valutata anche per il suo valore dimostrativo dell’emenda, e il concetto di obbligazioni civili è inteso in senso ampio. L’impossibilità di adempiere, se provata dal condannato, non impedisce di per sé la riabilitazione. Nel caso concreto, pur avendo richiamato tali principi, il Tribunale non aveva esaminato in alcun modo l’offerta di 1.000 euro, neppure per escluderne la rilevanza quale manifestazione di emenda; la carenza o contraddittorietà motivazionale ha quindi imposto il rinvio. La Corte non ha deciso definitivamente sulla concessione della riabilitazione.

Norme richiamate

  • art. 179 c.p.

    In tema di riabilitazione, l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, o comunque l'attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato.

    Ai fini della riabilitazione, il condannato deve adempiere le obbligazioni risarcitorie o comunque attivarsi per eliminare le conseguenze civili del reato, anche se non vi è stata costituzione di parte civile né una pronuncia sulle obbligazioni civili.

Massime di principio

  • Ai fini della riabilitazione, l’adempimento delle obbligazioni risarcitorie o l’attivazione concreta del condannato per eliminare le conseguenze civili del reato costituisce condizione rilevante anche quando nel processo non vi siano state costituzione di parte civile o pronunce sulle obbligazioni civili.
  • La condotta riparatoria va apprezzata non soltanto secondo le regole civilistiche sull’adempimento, ma anche per il suo valore dimostrativo dell’emenda e della condotta tenuta dopo la condanna; il concetto di obbligazioni civili rilevante per la riabilitazione va quindi inteso in senso ampio.
  • L’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non preclude la riabilitazione quando sia provata dal condannato; l’impossibilità può dipendere non soltanto dall’indigenza, ma anche da situazioni di fatto che impediscano l’adempimento.
  • Il giudice che decide sulla riabilitazione deve esaminare l’offerta riparatoria documentata e motivare sulla sua rilevanza ai fini dell’emenda, anche qualora ritenga di non riconoscerle tale valore.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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