Cassazione Penale, Ordinanza n. 31011/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado solo in punto di pena, rigettando invece la richiesta difensiva di riqualificare il fatto nella ipotesi attenuata prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110/1975. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo violazione dell'art. 4, comma 3, della legge n. 110/1975 e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ricondotta alla fattispecie attenuata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché reiterativo delle doglianze già esaminate in appello e disatteso con motivazione ritenuta corretta e non illogica. In particolare, la corte territoriale aveva valorizzato la natura del coltello a serramanico, la sua lunghezza complessiva di 18 cm con lama di 8 cm, la immediata disponibilità dell'arma nella tasca del giubbotto, le modalità complessive del fatto e i precedenti penali specifici dell'imputato, escludendo quindi la ricorrenza dell'ipotesi attenuata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di appello che aveva già accolto solo in parte l'impugnazione dell'imputato limitatamente al trattamento sanzionatorio. È stata quindi confermata, nei termini risultanti dalla sentenza impugnata, la non applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 110/1975. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, legge n. 110/1975
La fattispecie attenuata non è applicabile automaticamente in base alle sole dimensioni dell'oggetto, dovendo il giudice considerare anche le complessive modalità del fatto, la immediata disponibilità dell'arma e la personalità dell'imputato, compresi eventuali precedenti specifici.
È la norma incriminatrice richiamata dalla difesa per chiedere la riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata prevista dal terzo comma.
Massime di principio
- La censura che ripropone in cassazione i medesimi argomenti già dedotti in appello può essere dichiarata inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente e giuridicamente congrua.
- Ai fini dell'applicazione dell'ipotesi attenuata per il porto di oggetti atti ad offendere, il giudice deve valutare in modo globale non solo le caratteristiche materiali dell'oggetto, ma anche le modalità concrete del fatto e gli indici soggettivi desumibili dalla personalità dell'agente.
- La presenza immediata dell'arma nella disponibilità dell'agente, insieme a precedenti penali specifici, può costituire elemento ostativo alla qualificazione del fatto nella forma attenuata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti determinati dalla Corte.
Come è indicizzato
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