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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30811/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato per omessa dichiarazione, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione della norma incriminatrice in ordine all'elemento soggettivo, sostenendo che non vi fosse dolo specifico di evasione ma, al più, una culpa in vigilando per avere affidato a un professionista la predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali; 2) vizio di motivazione e violazione della disciplina sulla confisca per equivalente, lamentando che i giudici di merito avessero disposto la misura senza verificare prima la praticabilità della confisca diretta. La Corte ha ritenuto il ricorso generico e volto a sollecitare una rivalutazione del merito, già adeguatamente esaminato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché reiterativo di censure già vagliate e infondate: l'affidamento a un professionista non esonera dall'obbligo personale e indelegabile di presentare la dichiarazione, e il dolo specifico di evasione può desumersi da elementi fattuali, tra cui la consapevolezza dell'imposta dovuta e il rilevante superamento della soglia di punibilità, specie in presenza di omissione reiterata per due annualità e di gestione diretta dell'attività economica. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la confisca per equivalente era legittima perché la confisca diretta non risultava praticabile, essendo la società in stato di decozione e mancando elementi contrari sulla sua solvibilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Il delitto di omessa dichiarazione è un reato omissivo proprio, con obbligo personale e indelegabile; il dolo specifico di evasione non si esaurisce nella mera omissione, ma richiede elementi fattuali che dimostrino la consapevole preordinazione dell'omissione all'evasione dell'imposta dovuta oltre soglia.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    La confisca per equivalente è legittima quando la confisca diretta non sia praticabile; nel caso concreto la decozione della società e la mancanza di indici contrari sulla solvibilità escludevano la possibilità di apprendere utilmente il profitto in via diretta.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso, la Corte ha ritenuto sussistente la colpa e ha applicato la sanzione pecuniaria.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per la disciplina delle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso e per la necessità di verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel delitto di omessa dichiarazione, l'affidamento a un professionista incaricato della predisposizione o presentazione della dichiarazione non esclude la responsabilità penale del soggetto obbligato, poiché l'adempimento dell'obbligo dichiarativo resta personale e indelegabile.
  • Il dolo specifico di evasione può essere desunto da elementi fattuali sintomatici, quali la consapevolezza dell'ammontare del tributo dovuto, il rilevante superamento della soglia di punibilità e la reiterazione dell'omissione su più annualità.
  • La mera violazione dell'obbligo dichiarativo o una semplice culpa in vigilando non sono sufficienti a trasformare il dolo richiesto dalla norma in colpa; occorre accertare una consapevole finalizzazione dell'omissione all'evasione.
  • In tema di confisca nei reati tributari, la confisca per equivalente è legittima solo quando non sia concretamente praticabile la confisca diretta del profitto; la situazione di insolvenza o decozione del soggetto interessato può costituire indice della non praticabilità della misura diretta.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già esaminate o mira a una nuova valutazione del compendio istruttorio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiConfisca

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