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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29326/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per furto aggravato. Il ricorso per cassazione si limitava a dedurre, in modo del tutto generico, che il giudice non avrebbe valutato l'eventuale esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., senza però confrontarsi con le argomentazioni della decisione di appello. Inoltre, il ricorso risultava proposto personalmente dall'imputato, senza una valida procura al difensore indicato, che aveva solo autenticato la firma e presso il quale era stato eletto domicilio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo del tutto generico e privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre rilevato un autonomo profilo di inammissibilità, poiché il ricorso era stato sottoscritto/proposto personalmente dall'imputato, mentre dopo la riforma del 2017 il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La mera deduzione della possibile esistenza di cause di non punibilità non è sufficiente se non sorretta da un concreto confronto con la decisione impugnata.

  • artt. 571 e 613 c.p.p.

    Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato il regime della proposizione del ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione da parte di difensori abilitati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche e non si confronti specificamente con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
  • La deduzione del mancato rilievo di cause di non punibilità non può ridursi a un'affermazione astratta, ma deve indicare in modo puntuale perché la decisione avrebbe omesso di considerare elementi decisivi ex art. 129 c.p.p.
  • Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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