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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14376/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

la ricorrente impugnava il rigetto, da parte del GIP, della richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo impeditivo gravante su un immobile (disposto il 11/08/2025 in relazione ai reati richiamati dalla l. 75/1958, artt. 3), 8) e 4)). I motivi principali erano: (i) violazione delle norme di procedimento e motivazione (artt. 125, comma 3, 321, 324 c.p.p.), con censura per una presunta integrazione illegittima della motivazione da parte del Tribunale del riesame che avrebbe "scritto ex novo" la motivazione sul periculum in mora; (ii) vizio di motivazione in relazione al sequestro di somme di denaro; (iii) carenza di motivazione logica circa la concretezza e l'attualità del periculum in mora.

La decisione

il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la ricorrente non era proprietaria né titolare di contratto di locazione scritto dell'immobile e pertanto non possedeva un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene. In subordine il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche sul merito. La Corte ha ritenuto legittima l'integrazione della motivazione operata dal Tribunale del riesame in sede di appello cautelare, poiché il giudice dell'impugnazione ha pienezza di cognizione e può colmare eventuali deficit motivazionali salvo i casi in cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità. Quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto che l'immobile fosse direttamente e "immediatamente" pertinente al reato (luogo in cui si consumava la prostituzione), cosicchè anche una motivazione più generale poteva essere idonea a giustificare il sequestro impeditivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Decisione: 13/03/2026.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 1, cod. proc. pen. (sequestro preventivo impeditivo)

    il sequestro impeditivo richiede la dimostrazione del "periculum in mora"; quando l'oggetto del sequestro ha relazione immediata col reato (es. il luogo di consumazione), la motivazione può essere più generale ma comunque idonea a fondare la misura

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alle conseguenze della loro gravità; disciplina la declaratoria di nullità per vizi processuali

  • art. 321, art. 324, art. 322-bis, art. 309, comma 9, art. 604 cod. proc. pen.

    richiamate nel quadro del regime dell'appello cautelare e del riesame: il giudice d'appello ha funzione devolutiva con pienezza di cognizione e può integrare la motivazione quando esercita cognizione piena, mentre specifici limiti operano nei casi di devoluzione esclusiva alla cognizione della nullità

  • art. 325 cod. proc. pen.

    il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso per violazione di legge; i vizi della motivazione sono sindacabili nella misura in cui configurano violazioni di legge o una motivazione del tutto assente o radicalmente apparente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata in relazione alle conseguenze della declaratoria di inammissibilità (onere delle spese del procedimento e somma alla Cassa delle ammende)

  • l. 75/1958, artt. 3), 8) e 4)

    norme sostanziali in relazione alle quali era stato disposto il sequestro (reati connessi alla prostituzione/centro massaggi), che giustificavano l'accertamento della pertinenzialità dell'immobile al reato

Massime di principio

  • Per proporre impugnazione avverso un sequestro di un bene immobile occorre un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene (es. titolarità del diritto reale o di un titolo di godimento qualificato come locazione scritta); la mera detenzione di fatto non basta.
  • In sede di appello cautelare (art. 322-bis c.p.p.) il giudice dell'impugnazione ha pienezza di cognizione e, salvo casi particolari, può integrare o colmare difetti motivazionali dell'atto impugnato; diversa disciplina si applica quando al giudice d'appello sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità.
  • Il sequestro preventivo impeditivo richiede la prova del "periculum in mora" con valutazione rigorosa di elementi oggettivi e soggettivi; tuttavia, quando il bene ha una relazione immediata e quasi intuitiva con il reato (es. luogo di consumazione), la motivazione può essere formulata in termini più generali e restare comunque idonea.
  • Le censure sulla motivazione in sede di ricorso per cassazione contro ordinanze su misure reali sono ammissibili solo per violazione di legge o quando la motivazione sia del tutto assente o radicalmente apparente; i vizi meramente argomentativi non consentono l'annullamento in Cassazione.
  • Attenzione alla richiesta di restituzione: il petitum deve riguardare effettivamente il bene sequestrato (es. non si può impugnare per somme di denaro se il decreto ha riguardato solo l'immobile), pena l'inammissibilità del motivo.

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