Cassazione Penale, Sentenza n. 14854/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., art. 178 c.p.p. e dell'art. 23-bis (introdotto dalla L. 18/12/2020 n. 176) per nullità del giudizio di appello. Il ricorrente lamentava che le conclusioni scritte del Procuratore generale erano state trasmesse alla difesa oltre il termine di legge e dopo il deposito delle conclusioni difensive (difesa depositata il 4/02/2022 ore 12:03; conclusioni del P.G. trasmesse il 4/02/2022 ore 12:31), per cui la difesa aveva adottato le proprie conclusioni "al buio" senza poter conoscere e controdedurre alle conclusioni della parte pubblica, con conseguente lesione delle prerogative difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le conclusioni della parte pubblica nel processo cartolare di appello non siano meramente eventuali e che la loro mancata comunicazione nei termini previsti determini una nullità generale di regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Il Collegio ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Viene invocato come motivo di cassazione per censurare vizi di motivazione e violazioni di norme procedurali che hanno inciso sulla regolarità e legittimità del processo. In questo caso la norma è usata per denunciare la nullità derivante dall'omessa comunicazione delle conclusioni del Pubblico ministero.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Base normativa per qualificare la violazione come nullità generale di regime intermedio riconducibile alla lesione delle garanzie processuali e del diritto di difesa: la partecipazione consapevole dell'imputato al processo richiede la possibilità di una difesa tecnica effettiva.
art. 23-bis, comma 2, d.l. 28/10/2020 n. 137, convertito con L. 18/12/2020 n. 176
Stabilisce i termini per il deposito delle conclusioni nel processo cartolare di appello (il Pubblico ministero deve formulare le proprie conclusioni entro il decimo giorno precedente l'udienza; la difesa adotta le proprie in seguito). La Corte ha ritenuto che il mancato rispetto di tale termine da parte della Procura comporti la lesione delle prerogative difensive e la nullità.
Massime di principio
- Nel processo cartolare di appello le conclusioni del Pubblico ministero non sono opzionali: la loro mancata tempestiva comunicazione alla difesa può determinare una nullità rilevante ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata.
- Il termine previsto dall'art. 23-bis (deposito delle conclusioni del P.M. entro il decimo giorno precedente l'udienza) deve essere osservato; la difesa che adotti le proprie conclusioni senza conoscere quelle del P.M. subisce una lesione delle prerogative difensive anche se ha rispettato il termine formale per il deposito.
- La nullità per omessa comunicazione delle conclusioni del P.M. rientra nella categoria delle nullità generali di regime intermedio ex art. 178 c.p.p., per le quali non è necessario dimostrare un pregiudizio materiale concreto oltre l'allegazione dell'impossibilità di partecipazione consapevole al contraddittorio.
- La difesa deve documentare e rilevare tempestivamente l'omessa o tardiva trasmissione delle conclusioni (con ricevute, orari di deposito, ecc.) per rendere efficace l'eccezione; la Corte di Cassazione darà rilievo alla prova delle tempistiche.
- Non è corretto imporre alla difesa un secondo obbligo di deposito di nuove conclusioni in pendenza del termine originario: il legislatore ha previsto un arco temporale (cinque giorni tra conclusioni del P.M. e quelle della difesa) utile alla risposta, e la violazione di tale schema tutela il diritto di difesa.
- In caso di tardiva trasmissione delle conclusioni pubbliche la decisione può essere annullata e il processo rinviato ad altra sezione per il prosieguo, garantendo così il rispetto del contraddittorio e della regolarità procedurale.
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