Cassazione Penale, Ordinanza n. 24960/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura miri a una nuova valutazione del materiale probatorio e non evidenzi vizi logici manifesti della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, già ritenuta responsabile nei precedenti gradi di merito, proponeva un unico motivo deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Sosteneva, in particolare, che le dichiarazioni accusatorie rese dalla prevenuta fossero inutilizzabili e che, comunque, la motivazione sulla colpevolezza non fosse adeguata. La Corte rileva che il motivo, in realtà, sollecita una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e del merito, attività preclusa in sede di legittimità, senza indicare specifici vizi logici manifesti e decisivi della motivazione di merito.
Norme richiamate
Richiamato solo in via indiretta dal riferimento alla motivazione della sentenza di merito; non è però esplicitamente indicato nel testo fornito.
Il motivo di ricorso è valutato come non consentito in cassazione perché tende a una rivalutazione del merito e della prova, estranea al sindacato di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
È richiamato il principio secondo cui la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito né compiere un raffronto tra la motivazione impugnata e modelli argomentativi esterni.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di vizio di motivazione o di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione della prova e della capacità dimostrativa degli elementi acquisiti.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria lettura del compendio probatorio a quella compiuta nei gradi di merito, salvo che siano denunciati specifici vizi logici manifesti e decisivi della motivazione.
- La censura sull'elemento soggettivo del reato è inammissibile quando si risolve nella contestazione dell'apprezzamento probatorio svolto dai giudici di merito e non individua reali deficit argomentativi della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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