Cassazione Penale, Ordinanza n. 16759/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 17/03/2025. Dal testo emerge che il ricorso censurava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, sostenendo implicitamente una diversa lettura del materiale probatorio. La Corte di cassazione rileva che la sentenza di appello aveva motivato in modo congruo e adeguato sulla falsità delle accuse, sulla loro idoneità a dare inizio a un procedimento penale a carico dei falsamente accusati, sull'assenza di finalità difensiva e sulla piena consapevolezza dolosa dell'imputato. È stato inoltre dedotto un motivo relativo all'art. 131-bis c.p., ma la doglianza è stata ritenuta del tutto generica, priva di indicazioni sulla sussistenza in fatto dei presupposti e non specifica quanto alla deduzione nei precedenti gradi, anche in rapporto alla modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 150/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito, la cui motivazione è stata ritenuta logica, congrua e immune da vizi. È stato inoltre reputato generico il motivo fondato sull'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta generica, perché non sorretta da indicazioni fattuali sui presupposti e non specificamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c)
La modifica normativa dei limiti edittali dell'art. 131-bis c.p. è richiamata come elemento rilevante ai fini della verifica della deduzione del motivo in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano esclusivamente a una rivalutazione del fatto e del compendio probatorio, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, coerente e fondata su corretti criteri inferenziali, senza vizi logici manifeste.
- La falsità di accuse idonee a provocare l'apertura di un procedimento penale e la consapevolezza dolosa dell'agente possono essere adeguatamente valorizzate dal giudice di merito ai fini della responsabilità penale.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere specifica e sorretta da elementi fattuali idonei a dimostrarne i presupposti; una deduzione generica è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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