Cassazione Penale, Ordinanza n. 17777/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non ha inciso sul merito della condanna, che resta ferma; la decisione riguarda esclusivamente il controllo di legittimità sulla motivazione relativa alla pena e alle attenuanti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato una condanna, contestando due profili legati al trattamento sanzionatorio: (1) la motivazione sulla dosimetria della pena e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., deducendo in sostanza la sproporzione della pena rispetto al ruolo svolto; (2) il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il primo motivo era inammissibile perché meramente reiterativo di censure già prospettate in appello e già puntualmente respinte, mentre il secondo era inammissibile perché non devoluto al giudice di appello e comunque infondato alla luce della motivazione resa sulla pena, che valorizzava le particolari modalità del fatto.
Norme richiamate
L'attenuante del concorso minimo è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ne ha ritenuto correttamente negato il riconoscimento in relazione al ruolo minimale del concorrente e alle modalità del fatto.
Le attenuanti generiche sono state richieste in ricorso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non proposta in appello e comunque non confrontata con la motivazione di merito sulla pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già devoluti e disattesi in appello, quando la sentenza impugnata abbia dato risposta puntuale e non manifestamente illogica.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi specificamente con la motivazione resa dal giudice di merito; se la pena è giustificata con riferimento alle concrete modalità del fatto e al ruolo dell'imputato, la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Le questioni non devolute al giudice di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo i casi consentiti dal sistema processuale.
- Il diniego dell'attenuante del concorso di minima importanza è legittimo quando il giudice valorizzi un contributo non marginale o, comunque, non tale da integrare una partecipazione di scarsa rilevanza ai fini della realizzazione del reato.
Come è indicizzato
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