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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38482/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in relazione a un reato di danneggiamento. L'unico motivo deduceva il vizio di motivazione della decisione di merito, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato l'applicabilità dell'istituto nonostante la presenza di più fatti avvinti dal vincolo della continuazione. Il ricorrente richiamava il principio delle Sezioni Unite secondo cui non esiste una incompatibilità strutturale tra art. 81 c.p. e art. 131-bis c.p. e che, quindi, la continuazione non esclude automaticamente la particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e meramente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello, senza una critica argomentata della sentenza impugnata. Ha inoltre chiarito che il precedente delle Sezioni Unite invocato dal ricorrente non afferma una compatibilità automatica tra continuazione e art. 131-bis c.p., ma solo l'assenza di un'incompatibilità assoluta, restando fermo il potere del giudice di merito di valorizzare la continuazione, nel caso concreto, come indice di abitualità o come elemento ostativo alla tenuità dell'offesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è automaticamente incompatibile con la continuazione; il giudice di merito può però negarla in concreto valorizzando abitualità della condotta, intensità del dolo, natura ed entità del danno.

  • art. 81 c.p.

    Il vincolo della continuazione tra più reati non impedisce di per sé l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., ma può essere apprezzato dal giudice quale indice ostativo nel caso concreto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    L'istituto è richiamato come causa di esclusione della punibilità oggetto del diniego contestato nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione non determina una preclusione automatica, ma impone una valutazione in concreto della tenuità dell'offesa e dell'eventuale abitualità del comportamento.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre le censure già prospettate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il giudice di merito può legittimamente negare la particolare tenuità del fatto valorizzando, oltre alla continuazione, ulteriori parametri quali l'intensità del dolo e la natura o entità del danno cagionato.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàDanneggiamento
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiContinuazioneParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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