Cassazione Penale, Sentenza n. 34823/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Laca ha impugnato la decisione della Corte di appello di Torino che aveva disposto la consegna dell'interessato alle autorità rumene in esecuzione di un Mandato d'Arresto Europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria di Hunedoara (10/10/2022) relativo a una sentenza del Tribunale di Hunedoara (18/03/2022) per i reati di concorso in falsificazione di documenti, uso di atto falso e guida senza patente commessi tra il 2017 e il 2018. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione di legge e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 3 CEDU) per rischio concreto di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri rumene, contestando in particolare la mancata considerazione adeguata dello spazio minimo individuale (3 mq) e condizioni carcerarie generali; (ii) errori nella valutazione del radicamento personale in Italia e mancato applicazione dell'istituto facoltativo di rifiuto ex art. 18-bis L.69/2005 nonché omissione di riconoscere la sentenza romena per eseguirla in Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente non denunciassero una violazione di legge attinente ai limiti tassativi di impugnazione previsti dalla L. n. 69/2005 (modificata dal d.lgs. n. 10/2021), ma attaccassero valutazioni di merito della Corte di appello sulla base degli elementi informativi trasmessi dallo Stato emittente. Quanto al profilo del rischio di trattamenti inumani, la Corte ha ritenuto che la Corte di appello avesse eseguito la valutazione individualizzata richiesta dalla giurisprudenza (sent. Barbu e successive), avendo acquisito informazioni complementari dallo Stato richiedente che assicuravano, per le diverse fasi di esecuzione, almeno 3 mq di spazio fruibile per detenuto e adeguati fattori compensativi (passeggiate, attività) specialmente dopo il periodo iniziale di quarantena. Sulla questione del radicamento, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui la documentazione prodotta non provava una stabile ed anteriore presenza in Italia di durata sufficiente a fondare il rifiuto facoltativo ex art. 18-bis. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e a una somma a titolo di ammenda.
Norme richiamate
Legge n. 69/2005 (Mandato d'Arresto Europeo)
art. 18-bis; art. 2 (richiamato dalla difesa); modifiche d.lgs. 2/2/2021 n.10 art.18, comma 1, lett. a)
La normativa limita i motivi di ricorso in Cassazione contro le decisioni sulla consegna prevedendo solo vizi di giurisdizione e di violazione di legge; non consente un riesame meramente motivazionale delle valutazioni di merito svolte dalla Corte di appello. L'art.18-bis consente un rifiuto facoltativo per forte radicamento, ma richiede prova solida e anteriore della presenza stabile.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
La Corte richiede una valutazione 'individualizzata' e concreta del rischio di trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiedente; il mero timore astratto non basta. Le informazioni complementari fornite dallo Stato emittente possono escludere il rischio se dimostrano condizioni detentive adeguate.
art. 606 (lett. a, b, c, e) e art. 698
Art. 606 individua i limitati motivi di ricorso per cassazione (inclusa la violazione di legge); la nozione di 'violazione di legge' non comprende i vizi logici della motivazione salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente. L'art.698 è stato richiamato dalla difesa ma non ritenuto idoneo a fondare l'annullamento.
Costituzione Italiana
Il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera non può essere attivato dall'interessato in modo da eludere le norme internazionali e la sovranità degli Stati; la procedura di riconoscimento non sostituisce la procedura di consegna.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di consegna per Mandato d'Arresto Europeo è molto limitato: ammissibili soprattutto vizi di giurisdizione o di violazione di legge formale, non le critiche di merito alla valutazione probatoria della Corte d'appello.
- Per opporre il rischio di trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU occorre fornire elementi concreti e individualizzati o dimostrare l'inconsistenza delle garanzie/ informazioni fornite dallo Stato richiedente; la Corte italiana richiede informazioni complementari e valuta la loro attendibilità.
- La soglia di spazio minimo per detenuto (sul tema indicato dalla giurisprudenza) è rilevante ma deve essere valutata insieme ad altri fattori compensativi (durata del regime chiuso, passeggiate, attività fuori cella). La presenza di letti a castello incide sulla valutazione dello spazio fruibile per la prima fase di quarantena.
- Le prove di radicamento (residenza, contratti di lavoro, iscrizione anagrafica, documenti datati) devono essere probatorie, certe e risalenti; dichiarazioni generiche o fotografie senza data certa hanno scarso valore per ottenere il rifiuto facoltativo di consegna.
- Le informazioni ufficiali fornite dallo Stato emittente hanno rilevanza vincolante nella valutazione della Corte di appello: in assenza di elementi gravi e specifici contrari, tali informazioni possono escludere il rischio di violazione della CEDU e autorizzare la consegna.
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