Cassazione Penale, Sentenza n. 34818/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Galeone fu imputato per avere denunciato falsamente il furto dell'autovettura Audi A4 intestata al padre, denunciando che il veicolo era stato sottratto tra il 19 e il 22 febbraio 2016. Le risultanze dagli estratti del servizio di tracciamento satellitare acquisiti dalla compagnia assicurativa mostravano invece spostamenti del dispositivo nell'area milanese e un urto registrato il 19 febbraio alle 22:30 in Paderno Dugnano, incompatibile con la presenza contemporanea dell'auto ad Offanengo secondo la denuncia. Il dispositivo fu ritrovato abbandonato in un campo dopo un inseguimento a Desio. In cassazione il ricorrente deduceva, tra l'altro, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del tecnico Corradini perché testimonianza de relato, l'inattività del PM nelle indagini e la possibile asportazione del dispositivo dall'auto (cioè la plausibile separazione tra tracciatore e veicolo, che renderebbe compatibile la denuncia), nonché vizi di motivazione e la mancata concessione delle attenuanti e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le risultanze del tracciamento satellitare e la documentazione fornita dalla compagnia assicurativa costituissero elementi probatori idonei e non suscettibili di interpretazione alternativa fondata. Le dichiarazioni di Corradini sono state considerate utilizzabili eccetto per le parti strettamente riferite a fatti appresi dai carabinieri di Desio, le quali peraltro non sono risultate decisive; la mancata rinnovazione dell'istruttoria è stata ritenuta legittima in base alla discrezionalità del giudice e all'assenza di incertezza decisiva dei dati probatori acquisiti. Le censure relative all'attività d'indagine del PM sono state ritenute inconferenti perché l'organo inquirente decide sull'esercizio dell'azione penale in base agli elementi in suo possesso. È stata inoltre respinta la censura sulla concessione delle attenuanti e della sospensione condizionale, ritenute non giustificate o precluse per cumulo di pene. Conseguentemente la condanna di primo grado (1 anno di reclusione) confermata in appello è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore dello Stato la somma di euro 3.000,00 in via equitativa per colpa nell'aver proposto ricorso.
Norme richiamate
art. 367 c.p.
Norma sostanziale contestata: applicata per ritenere configurabile il reato connesso alla falsa denuncia o simulazione di reato; la Corte ha confermato la condanna ritenendo provata la falsità della denuncia in relazione ai dati oggettivi del tracciamento satellitare
art. 194 c.p.p.
Richiamato in relazione ai requisiti del teste diretto: la Cassazione ha valutato le impugnazioni sulla base della disciplina della testimonianza, distinguendo tra conoscenza diretta e conoscenza per riferimenti da altri soggetti
art. 195 c.p.p.
Norma sulla testimonianza de relato: la Corte ha precisato che le dichiarazioni riferite prese da altri sono inutilizzabili solo nei casi previsti dall'art.195 (cioè mancata indicazione della fonte o mancata audizione delle persone indicate), e ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di Corradini salvo le parti strettamente de relato relative all'inseguimento dei carabinieri
artt. 358 e 326 c.p.p.
Richiamati in tema di attività e obblighi di indagine del Pubblico Ministero e acquisizione di atti/informazioni: la Corte ha ritenuto inconferente la censura sull'azione del PM in presenza di documentazione probatoria ritenuta già adeguata
art. 603 c.p.p.
Norma sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: la Corte ha confermato il potere discrezionale del giudice di secondo grado a decidere sulla rinnovazione, richiedendo che sia motivata la decisione quando l'acquisizione risulti necessaria e decisiva; nel caso non sussisteva tale necessità
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Richiamato in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito non fosse affetta da vizio che giustificasse annullamento per carenza, contraddittorietà o illogicità macroscopica
artt. 163 e 164 c.p.
Norme relative alla sospensione condizionale della pena e ai limiti di pena per la sua concessione: la Corte ha ritenuto che il cumulo delle pene preesistenti impedisse la concessione del beneficio
Massime di principio
- Le dichiarazioni di un tecnico o di un perito che riportano fatti appresi da terzi possono essere utilizzate dal giudice salvo che ricorra uno dei limiti espressi dall'art.195 c.p.p.; se parti del racconto sono de relato, il giudice deve valutarne la rilevanza e, se decisive, disporre l'audizione delle fonti indicate
- I dati oggettivi documentali (es. report di tracciamento satellitare forniti da operatori privati) possono costituire prova valida se non risultano alternative interpretative fondate e se la loro autenticità non è seriamente contestata; la loro acquisizione su iniziativa privata non esclude a priori utilizzabilità in giudizio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice di secondo grado: è necessario che il nuovo accertamento appaia decisivo e che vengano indicate le ragioni per cui gli elementi acquisiti in primo grado sono incerti
- La mancata conduzione di ulteriori indagini da parte del PM non rende automaticamente invalida la decisione di merito se gli elementi disponibili sono considerati sufficienti per sostenere l'accusa; tuttavia la difesa deve segnalare con precisione quali indagini avrebbero inciso sulla valutazione della prova
- La concessione delle circostanze attenuanti e della sospensione condizionale della pena richiede elementi concreti e documentati; il cumulo di pene pregresse può precludere la sospensione condizionale anche quando la pena per il reato specifico sia contenuta
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