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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34819/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione che aveva rigettato l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalle autorità bulgare per una condanna a 6 anni per truffa. Il ricorrente deduceva che la Corte territoriale aveva giudicato senza avere il testo integrale della sentenza straniera e senza chiarire gli elementi costitutivi del reato indicato nel MAE, in violazione degli artt. 10 e 13 del d.lgs. 161/2010 e delle norme sulla verifica di compatibilità e adattamento della pena; contestava inoltre l'errata applicazione delle regole sul rapporto tra rifiuto facoltativo di consegna (legge n. 69/2005) e il riconoscimento/rideterminazione della pena in Italia, con omissione della valutazione della recidiva e della corretta rideterminazione della pena in caso di incompatibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati, annullando la sentenza della Corte d'appello e rinviando per nuovo giudizio. Ha disposto che la Corte d'appello chieda il testo integrale della sentenza bulgara (art. 13 d.lgs. 161/2010), verifichi la natura e la durata della pena rispetto alla legislazione italiana e applichi correttamente i criteri di adattamento previsti dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo e dal d.lgs. 161/2010, tenendo conto anche dell'incidenza della recidiva sulla determinazione della pena; in sostanza la decisione di rigetto dell'esecuzione è stata annullata e la causa rimessa per un nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69

    art. 18-bis, comma 2; art. 19, comma 1, lett. b); art. 22, comma 5

    Prevede il rifiuto facoltativo della consegna per soggetti radicati sul territorio italiano; tuttavia, quando si rifiuta la consegna la Corte deve comunque procedere al formale riconoscimento della sentenza straniera e verificarne la compatibilità con il diritto interno, secondo quanto previsto dalle disposizioni sui trasferimenti e riconoscimenti di sentenze

  • d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161

    Stabilisce i requisiti documentali e le modalità per il riconoscimento ed esecuzione della sentenza straniera: il MAE deve consentire di individuare il reato e gli elementi rilevanti per il confronto con la normativa italiana (dual criminality) e la Corte deve richiedere il provvedimento integrale straniero quando necessario (art. 13) per valutare natura e durata della pena e procedere all'eventuale adattamento ai sensi dell'art. 10

  • Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate

    art. 9; art. 10; art. 11 (richiamati nella motivazione e recepiti dalla legge italiana)

    Prevede due regimi (conversione o continuazione). L'Italia applica il regime della continuazione: il giudice d'esecuzione deve in generale recepire la pena così come determinata nello Stato di condanna, potendo solo in casi limitati adattarla se la natura o la durata sono incompatibili con la legislazione dello Stato d'esecuzione

  • legge 3 luglio 1989, n. 257

    Norma di esecuzione della Convenzione che conferma i criteri applicativi per la determinazione della pena in sede di esecuzione in Italia, richiamando l'art. 10 della Convenzione; sottolinea la prevalenza della continuazione salvo casi particolari

  • codice penale italiano

    Nel diritto penale italiano la fattispecie di truffa (art. 640) ha limiti edittali diversi rispetto alla condanna straniera: qui rileva ai fini del confronto di compatibilità e dell'eventuale adattamento della pena (es. massimo di 3 anni per la fattispecie richiamata nel caso)

  • codice di procedura penale

    art. 733; art. 735; art. 696, comma 3

    Prevedono le procedure per il riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e il rapporto con le convenzioni internazionali: l'art. 735 disciplina la conversione/adeguamento mentre l'art. 696, comma 3 delimita l'applicabilità delle norme del rito ordinario quando non dispongono diversamente le convenzioni

Massime di principio

  • Quando è in discussione l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, il giudice italiano deve richiedere e valutare il testo integrale della sentenza straniera quando il MAE o gli atti allegati non consentono di individuare gli elementi essenziali del reato e la natura/durata della pena (art. 13 d.lgs. 161/2010).
  • Se la consegna viene rifiutata per motivi di radicamento in Italia (art. 18-bis legge 69/2005), il giudice è comunque tenuto al formale riconoscimento della sentenza straniera e alla verifica della compatibilità della pena con la legge italiana: non è possibile evitare tale verifica richiamandosi al rifiuto della consegna.
  • L'Italia applica il regime di 'continuazione' previsto dalla Convenzione di Strasburgo: la pena straniera va, di regola, recepita nella sua natura e durata; l'adattamento è possibile solo se la pena è incompatibile per natura o durata con la legislazione italiana e deve mirare a una pena 'equivalente più vicina' senza aggravare la sanzione originaria.
  • L'adattamento della pena non può aumentare la gravità o la durata rispetto alla sentenza straniera e non può eccedere i massimi previsti dal diritto italiano per reati analoghi; la valutazione deve considerare anche eventuali circostanze rilevanti nel calcolo della pena (es. recidiva).
  • Il mandato di arresto europeo deve contenere informazioni sufficienti per consentire il confronto di 'dual criminality' e l'identificazione degli elementi costitutivi del reato secondo l'ordinamento richiesto; in mancanza il giudice deve ottenere ulteriori documenti o la traduzione della sentenza integrale prima di decidere.
  • In caso di errori procedurali o di valutazione nella rideterminazione della pena da parte della Corte territoriale, la via corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio affinché l'autorità di secondo grado compia le verifiche richieste dalla normativa comunitaria e nazionale.

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