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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34820/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore impugnante contestava la legittimità del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria austriaca, sostenendo violazioni del principio di proporzionalità (art. 5, par. 4, TUE), nonché delle garanzie previste dagli artt. 6 e 7 CDFUE e dagli artt. 5 e 8 CEDU. In particolare si deduceva che il mandato sarebbe stato motivato da una finalità esclusivamente istruttoria perseguibile con strumenti meno invasivi e che il capo di imputazione fosse generico e indeterminato, ledendo il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha rilevato che la censura relativa alla prevalente finalità istruttoria non era stata proposta davanti alla Corte d'appello e, quindi, era inammissibile; comunque, anche nel merito risultava infondata poiché l'euromandato indicava che il provvedimento era ai fini dell'esercizio dell'azione penale e riportava l'elenco delle prove raccolte. La censura sulla presunta genericità dell'incolpazione è stata ritenuta priva di confronto con il contenuto del mandato, che descriveva puntualmente le condotte (introduzione in circolazione di moneta contraffatta per euro 99.900 usata per l'acquisto di due orologi l'11 luglio 2022; sottrazione di otto orologi del valore di euro 166.000 il 7 dicembre 2022, nell'ambito di un'organizzazione). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.

Norme richiamate

  • art. 5, paragrafo 4, Trattato sull'Unione europea

    Invocato dalla difesa in relazione al principio di proporzionalità; la Corte ha ritenuto la censura generica e comunque infondata in assenza di dimostrazione che l'EAW perseguiva esclusivamente finalità istruttoria e che fossero disponibili misure meno invasive.

  • artt. 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)

    Richiamati dalla difesa come garanzie della libertà personale e del giusto processo; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse generica e non supportata da un esame puntuale del contenuto dell'euromandato.

  • artt. 5 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Richiamati dalla difesa per presunte violazioni delle libertà personali e della vita privata; la Corte non ha ritenuto comprovata la violazione, considerando il mandato sufficientemente dettagliato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata in ordine alla sintetica esposizione del motivo in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo formulato in modo generico, determinando l'inammissibilità.

  • art. 6 L. n. 69 del 2005 (recepimento del mandato di arresto europeo)

    La Corte ha richiamato i requisiti formali e sostanziali imposti dalla legge n. 69/2005 e ha ritenuto che il mandato soddisfacesse tali requisiti, essendo descritte puntualmente le condotte ed i dati essenziali.

  • art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005

    Norma richiamata per gli adempimenti della Cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per giustificare l'imposizione della sanzione pecuniaria in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto ravvisabili ragioni di colpa e ha fissato la somma da versare alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se formulato in modo generico: le censure devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con il contenuto del provvedimento impugnato.
  • Questioni nuove non dedotte davanti alla corte d'appello sono, di regola, inammissibili in Cassazione; occorre averle sollevate nel grado precedente per poterle riesaminare.
  • Il principio di proporzionalità invocato contro un mandato di arresto europeo richiede una dimostrazione concreta che lo Stato richiedente persegue una finalità esclusivamente istruttoria e che esistano misure meno invasive effettivamente idonee a raggiungere lo stesso scopo.
  • Per resistere all'esecuzione di un mandato di arresto europeo con l'argomento di 'genericità' dell'incolpazione, è necessario un esame puntuale del contenuto del mandato: date, fatti, modalità e ammontari indicati nel mandato stesso possono rendere infondata l'obiezione di indeterminatezza.
  • La condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie possono seguire a ricorsi ritenuti colposamente infondati o determinati da negligenza nella formulazione dell'impugnazione; conviene valutare con attenzione la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.

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