Cassazione Civile, Ordinanza n. 18878/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Il tribunale aveva liquidato a favore del commissario giudiziale il compenso finale per l’attività svolta nella procedura di concordato preventivo, poi oggetto di rinuncia da parte della debitrice, nella misura di euro 13.500 oltre accessori. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. deducendo la violazione degli artt. 165, comma 2, e 39, comma 1, legge fallimentare, nonché del D.M. n. 30/2012 richiamato dalla disciplina di liquidazione. Sosteneva che il compenso fosse stato determinato in modo sproporzionato rispetto all’attività concretamente svolta, limitata alla redazione di un parere, e che il decreto fosse privo di motivazione sui criteri adottati, in particolare sulla scelta di applicare i parametri massimi invece di quelli medi o minimi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto nullo il decreto di liquidazione perché completamente privo di motivazione: il tribunale si era limitato a prendere atto dell’istanza del commissario giudiziale e a indicare l’importo liquidato, senza esplicitare i criteri concreti seguiti per la quantificazione del compenso e senza dare conto delle opzioni discrezionali richieste dalla disciplina applicabile. Per questo ha cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
consente il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di liquidazione nullo per difetto di motivazione.
art. 165, comma 2, legge fallimentare
richiama per il commissario giudiziale la disciplina di liquidazione del compenso prevista per gli organi della procedura.
art. 39, comma 1, legge fallimentare
impone che la liquidazione del compenso tenga conto dei criteri normativi e regolamentari applicabili e delle valutazioni discrezionali del giudice.
costituisce il regolamento dei parametri per la liquidazione del compenso, da applicare in concreto con specifica indicazione dei criteri seguiti.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
richiamato solo per la memoria depositata dalla ricorrente.
Massime di principio
- Il decreto di liquidazione del compenso del commissario giudiziale deve contenere una motivazione, anche implicita ma comunque intellegibile, che renda riconoscibili i parametri e i criteri concretamente adottati dal giudice.
- Il mero rinvio all’istanza del professionista non è sufficiente quando il provvedimento non espliciti le opzioni discrezionali esercitate nella liquidazione del compenso.
- La determinazione del compenso degli organi della procedura concorsuale deve essere commisurata all’attività effettivamente svolta e ai parametri normativi applicabili, con indicazione delle ragioni per cui si adotta un determinato scaglione o livello tariffario.
- La mancanza assoluta di motivazione sul quantum liquidato integra nullità del decreto, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
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