Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18486/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., proposta in favore di Bruno Benito contro la sentenza del Giudice di Pace di Milano del 07/07/2021, che lo aveva condannato a euro 1.200,00 di multa per lesione personale e minaccia nei confronti di Francesco Sarubbi. Il ricorrente deduceva: (1) errore di diritto e di interpretazione perché il Tribunale avrebbe dovuto ritenersi competente alla luce del d.lgs. 274/2000 (in particolare art. 2 e art. 39 comma 2) che disciplina le impugnazioni dal Giudice di Pace; (2) violazione della regola del "favor impugnationis" e mancata applicazione della conversione dell'impugnazione o della trasmissione degli atti alla Corte d'appello competente, ritenendo che l'istanza, pur proposta al Tribunale, avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile o comunque trasmessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha confermato che la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è un mezzo di impugnazione straordinario disciplinato dal codice di procedura penale e che, ai sensi del comma 2 dell'art. 629-bis, la richiesta va presentata alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità. Ha precisato che le disposizioni del d.lgs. 274/2000 relative alle impugnazioni nel giudizio davanti al Giudice di Pace (artt. 36-39) non estendono la competenza del Tribunale a rimedi straordinari non previsti dal decreto e che, dunque, la presentazione dell'istanza al Tribunale è insanabilmente irrimediabile; il principio del "favor impugnationis" non può supplire alle prescrizioni tassative richieste per un rimedio straordinario. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    è presentata alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità [...] entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento

    La Corte ha interpretato la norma come prescrittiva sulla competenza e sulle modalità di presentazione: la rescissione del giudicato è un rimedio straordinario da proporre esclusivamente alla Corte d'appello competente; il mancato rispetto della forma e del luogo di presentazione determina inammissibilità.

  • d.lgs. 274/2000 (art. 2)

    La norma è clausola di salvezza che prevede l'applicazione sussidiaria del codice di procedura penale solo nei casi di carenza normativa del decreto; non può essere invocata per estendere la competenza del Tribunale in relazione a rimedi straordinari disciplinati dal codice.

  • d.lgs. 274/2000 (art. 39, comma 2)

    La disposizione disciplina specificamente l'appello contro le sentenze del Giudice di Pace davanti al Tribunale, ma non disciplina né può essere estesa alle impugnazioni straordinarie come la rescissione del giudicato, le quali restano regolate dal codice di procedura penale.

  • art. 568, comma 5 c.p.p.

    Il principio del "favor impugnationis" non è illimitato: non consente di derogare alle prescrizioni tassative inerenti ai rimedi straordinari; non impone la trasmissione degli atti se l'istanza è stata proposta in luogo/in forma diversa da quella espressamente prevista.

  • artt. 582 e 583 c.p.p.

    Riferimento alle forme di proposizione degli atti e alle modalità di deposito: le formalità previste per i mezzi di impugnazione devono essere rispettate per i rimedi straordinari e la loro inosservanza comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è un rimedio straordinario disciplinato dal codice di procedura penale e va proposto alla Corte d'appello competente; la presentazione ad altro ufficio è inammissibile.
  • Le disposizioni del d.lgs. 274/2000 che attribuiscono la competenza al Tribunale per l'appello contro le sentenze del Giudice di Pace non si estendono ai rimedi straordinari non previsti dal decreto; per tali rimedi si applicano direttamente le norme del codice di procedura penale.
  • Il principio del "favor impugnationis" non può sanare la violazione delle forme e della competenza previste per i mezzi di impugnazione straordinari; la mancata proposizione nel luogo e nei modi prescritti comporta inammissibilità senza possibilità di trasmissione degli atti.
  • Le formalità di presentazione e la competenza territoriale per gli atti processuali sono regole essenziali per i rimedi straordinari e assumono carattere tassativo; chi propone un rimedio straordinario deve rispettare esattamente le modalità previste dalla norma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.