Cassazione Penale, Ordinanza n. 31931/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando un vizio originario di sottoscrizione: l'impugnazione era stata proposta personalmente dalla parte e non da un difensore cassazionista, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
La persona interessata aveva chiesto il differimento della pena davanti al Tribunale di sorveglianza di Palermo; l'istanza era stata rigettata con ordinanza del 6 febbraio 2025. Avverso tale provvedimento il soggetto ha proposto ricorso per cassazione personalmente, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore abilitato.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che, a seguito della riforma, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.
La mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori cassazionisti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, contro qualsiasi provvedimento, non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione/sottoscrizione, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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