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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1827/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ersilia Vecchione, amministratore formale della "Gruppo Veca s.r.l." dichiarata fallita, era stata condannata per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 comma 1 n.2 R.D. 267/1942). La ricorrente ha impugnato sostenendo di essere mero amministratore di facciata, priva di consapevolezza sulla gestione e sull'assenza delle scritture contabili (tutte gestite dalla società di intermediazione/da un coimputato), e quindi priva dell'elemento soggettivo (dolo) richiesto per la fattispecie contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto all'accertamento dell'elemento soggettivo. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per un nuovo esame limitato al profilo del dolo. La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte d'appello per confusione tra le diverse ipotesi previste dall'art. 216 (sottrazione/distruzione/falsificazione con dolo specifico vs tenuta irregolare/omessa tenuta), e perché non ha adeguatamente chiarito se la condotta concreta fosse omissione della tenuta o tenuta disordinata, e se da ciò derivasse il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale piuttosto che la bancarotta semplice.

Norme richiamate

  • R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare) art. 216, comma 1, n. 2

    "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"

    La norma contempla più ipotesi: (i) sottrazione/distruzione/falsificazione dei libri o scritture contabili, che richiedono dolo specifico (animus lucrandi o animus nocendi); (ii) la tenuta irregolare o omessa tenuta delle scritture che può integrare la fattispecie "generale" ma richiede comunque l'accertamento del relativo elemento soggettivo (in caso di omissione, la Corte richiede prova del fine di recare pregiudizio ai creditori per qualificare bancarotta fraudolenta piuttosto che semplice).

  • R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare) art. 217, comma 2

    Articolo che incrimina la bancarotta semplice documentale: la semplice trascuratezza o negligenza nella tenuta delle scritture è riconducibile a bancarotta semplice se manca l'elemento soggettivo necessario per la bancarotta fraudolenta.

  • Codice penale, art. 110 (concorso di persone nel reato)

    Richiamato in funzione di reggere l'impianto accusatorio per la partecipazione concorsuale (menzionato nella formulazione del capo d'imputazione insieme all'art. 216).

Massime di principio

  • Distinguere con cura, nella fase istruttoria e motivazionale, tra le ipotesi previste dall'art. 216 L.F.: le condotte di sottrazione/distruzione/falsificazione richiedono dolo specifico (scopo di lucro o di recare pregiudizio ai creditori), mentre la tenuta disordinata o l'omessa tenuta possono ricadere nella fattispecie "generale" ma richiedono comunque prova dell'elemento psicologico adeguato.
  • L'accertamento del dolo per la "bancarotta generale" non può fondarsi unicamente sul risultato materiale (stato delle scritture): il dolo generico deve essere inferito dalle modalità della condotta e dagli elementi che dimostrino la consapevolezza e la volontà di rendere impossibile o difficile la ricostruzione del patrimonio.
  • Nel caso di omissione della tenuta delle scritture, per qualificare il fatto come bancarotta fraudolenta documentale (anziché bancarotta semplice) è necessario provare che l'omissione sia stata posta in essere con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto.
  • La mera carica formale (amministratore di facciata) può escludere la responsabilità se emerge che il soggetto non aveva consapevolezza né potere sulla tenuta e gestione della documentazione contabile; occorre valutare le concrete competenze e la partecipazione all'attività gestionale.
  • In appello e in cassazione il giudice deve esplicitare quale delle ipotesi previste dall'art. 216 si ritiene realizzata e motivare specificamente in ordine all'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie ritenuta configurata.

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