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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34368/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente del servizio)

La controversia

La società ricorrente lamentava di avere subito numerosi black out e sbalzi di tensione nell'erogazione di energia elettrica, con conseguenti danni a macchinari sofisticati e arresto dell'attività aziendale. Dopo reclami rimasti senza soddisfazione, aveva promosso un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. per verificare nesso causale, cause delle interruzioni, entità dei danni e possibili rimedi; la perizia aveva quantificato i danni in euro 316.000. Successivamente aveva introdotto un giudizio ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere l'accertamento della responsabilità contrattuale del gestore della rete e la condanna al risarcimento, oltre all'installazione di un gruppo di continuità. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando una perizia di parte della resistente secondo cui le interruzioni rientravano nello standard tecnico del servizio. Con il ricorso per cassazione la società danneggiata deduceva: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e motivazione apparente/illogica per essersi la Corte territoriale discostata immotivatamente dalle conclusioni della CTU; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., consistente nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e nei buchi di tensione riconosciuti dalla stessa controparte, superiori ai limiti tecnici; (3) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per insufficiente motivazione sul perché si era preferita la tesi del consulente di parte della resistente rispetto al CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i tre motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, ritenendo che la sentenza d'appello si fosse discostata immotivatamente dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Ha rilevato che il CTU aveva accertato che le variazioni di tensione subite dalla ricorrente erano oltre la soglia della normalità e della misura standard e che la Corte d'appello si era limitata a richiamare il carattere ineludibile dei buchi di tensione senza confrontarsi con il fatto decisivo rappresentato dalla loro inammissibilità e dalla loro idoneità a provocare danni. La motivazione è stata qualificata come meramente apparente, anche perché, trattandosi di consulenza percipiente, il giudice poteva disattenderne le conclusioni solo con una motivazione critica ancorata alle risultanze processuali, indicandone gli elementi probatori e logico-giuridici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 696-bis c.p.c.

    Norma utilizzata per richiedere un accertamento tecnico preventivo finalizzato anche alla conciliazione e alla verifica tecnica dei danni e del nesso causale.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Norma richiamata come rito sommario introduttivo del giudizio di merito per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Rilevante per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte lo richiama nel senso che il giudice non può ignorare o travisare fatti oggettivi emersi e discussi in causa; l'omesso confronto con le risultanze della CTU integra violazione della norma.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta fondata con riguardo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e ai dati tecnici sui buchi di tensione.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza d'appello è stata considerata solo apparente, perché non spiega le ragioni del dissenso rispetto al CTU.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito si discosta dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve dar conto in modo puntuale, critico e logicamente coerente delle ragioni del dissenso, indicando gli elementi processuali e probatori posti a base della diversa conclusione.
  • La consulenza tecnica d'ufficio, se ha natura percipiente ed è volta a provare fatti tecnici rilevanti, non è vincolante ma non può essere disattesa con un mero richiamo ad affermazioni generiche o a una diversa consulenza di parte; occorre una motivazione effettiva e specifica.
  • La motivazione è solo apparente quando si limita a recepire selettivamente un passaggio della consulenza o della tesi di parte senza confrontarsi con il nucleo decisivo delle risultanze istruttorie oggetto di controversia.
  • L'omesso esame di un dato tecnico decisivo, già introdotto e discusso tra le parti, può integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. anche quando il giudice di merito abbia formalmente deciso sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Nel giudizio di responsabilità contrattuale per disservizi nella fornitura di energia, il carattere fisiologico o ineludibile di alcune interruzioni non esclude, di per sé, la possibilità che esse siano, in concreto, eccedenti lo standard tecnico e fonte di danno risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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