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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09543/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per indebita compensazione ex art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova indiziaria; con il secondo motivo ha lamentato l'insufficienza della motivazione della sentenza, ritenuta graficamente molto breve e comunque inidonea a integrare quella di primo grado. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati: i giudici di merito avevano accertato, sulla base del PVC acquisito con il consenso delle parti, che i crediti IVA e IRAP portati in compensazione non risultavano dalle dichiarazioni o dalle denunce periodiche presentate e potevano quindi essere logicamente considerati inesistenti; tale circostanza non era stata efficacemente confutata dall'interessato.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000

    Costituisce il titolo del reato contestato; la decisione presuppone che la compensazione sia indebita quando riguarda crediti d'imposta inesistenti non risultanti dalle dichiarazioni o denunce periodiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Nel reato di indebita compensazione, i crediti IVA o IRAP utilizzati in compensazione possono essere ritenuti inesistenti quando non risultino dalle dichiarazioni o dalle denunce periodiche presentate, e tale accertamento può fondarsi sul PVC acquisito agli atti con il consenso delle parti.
  • Il motivo di ricorso che contesti la valutazione della prova indiziaria è inammissibile o infondato se non si confronta con l'accertamento di merito e non confuta specificamente il dato fattuale posto a base della decisione.
  • La brevità della motivazione non determina di per sé nullità o vizio rilevante se la motivazione consente comunque di comprendere la ratio decidendi e di verificare il percorso logico seguito dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è gravato ex lege del pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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