Cassazione Civile, Ordinanza n. 06788/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, nel definire il ricorso originario, aveva rigettato un motivo e condannato la stessa al pagamento delle spese processuali liquidandole in euro 80.000, parametrandole all'ammontare del credito per cui era stato eseguito il pignoramento opposto, pari a oltre 286 milioni di euro. Secondo la ricorrente, tale liquidazione sarebbe stata erronea perché il valore della causa andava invece commisurato al valore dei beni mobili effettivamente pignorati, pari a euro 41.097, con conseguente applicazione di un diverso scaglione tariffario. L'agente della riscossione ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza. La Corte ha ritenuto che la domanda non denunciasse un mero errore materiale o grafico, ma mirasse in realtà a rimettere in discussione il criterio valutativo consapevolmente adottato nella liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha rilevato che il rimedio ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. è utilizzabile solo per errori di mera svista percettiva o grafica, cioè per divergenze tra volontà del giudice e sua rappresentazione formale, senza incidere sul contenuto decisorio. Nel caso concreto, la contestazione riguardava invece il criterio di liquidazione delle spese, già esplicitato nell'ordinanza, e dunque una revisione del decisum non consentita attraverso il procedimento di correzione. La Corte ha anche osservato che il criterio adottato era coerente con la giurisprudenza richiamata, che individua gli effetti economici dell'opposizione nel valore del credito per cui si è proceduto in executivis. Nessuna pronuncia sulle spese del procedimento di correzione, per la sua peculiare natura.
Norme richiamate
consente la correzione solo di errori materiali o di calcolo, non la revisione del contenuto decisorio della pronuncia.
il rimedio di correzione è esperibile anche nei confronti dei provvedimenti della Corte di cassazione, ma entro i limiti della mera svista materiale.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza nei termini dopo la camera di consiglio.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è ammissibile solo quando vi sia una divergenza tra la reale volontà del giudice e la sua esternazione formale, senza incidenza sul contenuto concettuale della decisione.
- Non è possibile utilizzare il rimedio della correzione per ottenere una diversa valutazione giuridica o economica di un capo della pronuncia già esplicitamente motivato dal giudice.
- Quando la contestazione riguarda il parametro di liquidazione delle spese o un apprezzamento già consapevolmente compiuto dal giudice, la domanda esula dall'errore materiale e integra una richiesta di modifica del decisum, quindi inammissibile in sede di correzione.
- Nel giudizio di opposizione esecutiva, ai fini della liquidazione delle spese può assumere rilievo il valore del credito azionato in executivis, se ciò corrisponde agli effetti economici della controversia e al criterio seguito dalla giurisprudenza.
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