Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18564/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace di Imperia che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione contro un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Imperia. Con l'unico motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che il giudice di pace aveva errato nel ritenere inammissibile il ricorso perché il deposito era avvenuto tramite un servizio di poste private anziché tramite il servizio postale, richiamando anche in modo non pertinente Cass. SS.UU. n. 299/2020.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito dell'opposizione al decreto prefettizio di espulsione deve essere proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa. Nel caso concreto, il ricorso era stato invece proposto contro il Ministero dell'Interno e notificato ad esso, con conseguente inammissibilità. La Corte ha inoltre disposto nulla per le spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il procedimento è esente.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011

    La norma è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la correttezza del deposito dell'opposizione; la Corte non entra nel merito della doglianza, perché dichiara il ricorso inammissibile per errata individuazione del contraddittore nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R.

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché il procedimento è esente.

  • Cass. 21 settembre 2022, n. 27555

    È richiamata come precedente per affermare che il ricorso per cassazione contro il provvedimento reso sull'opposizione al decreto prefettizio di espulsione deve essere proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa.

  • Cass. SS.UU. n. 299/2020

    È menzionata nel motivo di ricorso come richiamo ritenuto dal ricorrente non appropriato; la Corte non affronta il punto nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso il provvedimento conclusivo dell'opposizione al decreto prefettizio di espulsione, il ricorso deve essere proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato, e deve essere notificato presso la stessa.
  • La mancata individuazione del corretto contraddittore nel ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando il procedimento è esente, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.