Cassazione Civile, Ordinanza n. 14685/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto tra una società esecutrice dei lavori e il committente. Il committente aveva proposto opposizione a due decreti ingiuntivi ottenuti dalla società per il pagamento del corrispettivo, chiedendo a sua volta la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni; nel giudizio erano stati coinvolti anche il direttore dei lavori e la compagnia assicuratrice chiamata in manleva. Il Tribunale aveva revocato i decreti ingiuntivi, dichiarato la risoluzione di diritto del contratto e ordinato la restituzione del cantiere e dell'immobile. In appello la Corte territoriale aveva rigettato l'appello principale della società e, in parte, quello incidentale del committente, condannando la società a restituire una somma. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, ma prima dell'adunanza ha depositato rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione della controparte, dichiarando di avere transatto la lite e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell'atto di rinuncia al ricorso, ritenuto conforme ai requisiti dell'art. 390, comma 2, c.p.c., e della contestuale accettazione della controparte; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., compensando le spese di lite. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria della misura e il principio di stretta interpretazione.
Norme richiamate
richiamato come base della proposta di definizione accelerata e della successiva istanza di decisione della parte ricorrente.
la rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme ai requisiti di legge.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
la rinuncia ritualmente accettata ha determinato la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
contributo unificato
è stata esclusa l'applicazione del raddoppio; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la misura è eccezionale, lato sensu sanzionatoria, e di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata con le forme prescritte e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata comporta la compensazione delle spese quando ciò sia disposto dalla Corte in considerazione della definizione transattiva della lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera automaticamente in ogni ipotesi di chiusura del giudizio e, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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