Cassazione Penale, Ordinanza n. 04073/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., che richiede la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente ha applicato le statuizioni economiche di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 31/05/2024. Dal testo emerge che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato d'ufficio tale difetto di forma, ritenendolo causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come riformulato dalla l. n. 103/2017. Non risultano nel testo altri motivi di merito esaminati.
Norme richiamate
i ricorsi, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; è necessaria la sottoscrizione di un difensore cassazionista, quale requisito di ammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
ipotesi di inammissibilità
Il ricorso proposto personalmente dall'imputato integra una causa di inammissibilità riconducibile a tale disposizione.
si può provvedere senza formalità
La declaratoria di inammissibilità per questa ragione può essere pronunciata senza formalità procedurali.
conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1
Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato è inammissibile.
- La regola dell'assistenza tecnica in cassazione vale per qualsiasi tipologia di provvedimento impugnato, in ragione della natura tecnica e della complessità del giudizio di legittimità.
- Quando l'inammissibilità dipende da un vizio formale originario del ricorso, la Corte può rilevarla e dichiararla senza formalità, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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