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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14927/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La società correntista aveva promosso azione per ottenere la ripetizione delle somme che assumeva indebitamente incamerate dall'istituto di credito in relazione alla nullità di alcune clausole dei rapporti di conto corrente sottostanti. In primo grado la domanda era stata rigettata; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che, mancando la continuità degli estratti conto per la mancata produzione di alcuni di essi, la documentazione parziale prodotta fosse insufficiente a consentire la verifica degli importi annotati a debito, degli interessi e della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nell'escludere l'adempimento dell'onere probatorio solo perché non erano stati prodotti tutti gli estratti conto, nonostante la domanda fosse limitata ai soli periodi documentalmente coperti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura sulla ripartizione e sull'assolvimento dell'onere probatorio nelle azioni di ripetizione relative a rapporti di conto corrente bancario. Ha affermato che, pur gravando sul correntista l'onere di provare i fatti posti a base della domanda, tale prova non è rigidamente vincolata alla produzione integrale di tutti gli estratti conto, potendo il saldo essere ricostruito anche mediante altri mezzi di prova idonei e completi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha richiamato la regola generale sull'onere della prova, affermando che il correntista che agisce per la ripetizione di rimesse indebitamente addebitate deve provare i fatti costitutivi della pretesa, ma che tale dimostrazione può essere raggiunta anche con mezzi diversi dalla produzione integrale di tutti gli estratti conto, purché idonei a ricostruire in modo certo e completo il saldo.

Massime di principio

  • Nelle controversie di ripetizione di indebito bancario relative a rapporti di conto corrente, il correntista che agisce in giudizio è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, ma la prova non è limitata in modo assoluto alla produzione di tutti gli estratti conto dell'intero rapporto.
  • L'individuazione del saldo finale può essere ricostruita anche mediante ulteriori mezzi di prova, quali contabili bancarie, risultanze delle scritture bancarie e argomenti di prova desunti dalla condotta processuale delle parti, purché tali elementi consentano una verifica certa e completa.
  • È erronea la decisione di merito che respinga la domanda solo perché la documentazione prodotta non copre l'intera durata del rapporto, senza considerare se la domanda sia circoscritta ai soli periodi documentati e se esistano altri elementi probatori idonei a colmare le lacune documentali.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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