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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6821/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 15/12/2022 che aveva confermato la condanna del Lupo per il reato di cui all'art. 5 del D.lgs. 74/2000. Il ricorrente ha sollevato tre motivi: (1) vizio di motivazione per mancata considerazione di elementi a suo favore e confusione tra dichiarazioni IRES della societa' e dichiarazioni IRPEF del socio; contestazione della tassabilita' degli utili senza prova della loro effettiva distribuzione, denuncia dell'uso dell'utile lordo anziche' netto e dell'attribuzione automatica di valore probatorio al bilancio in assenza di fatture; (2) omissione della Corte nel valutare elementi difensivi a sostegno della falsita' del bilancio (dichiarazioni testimoniali e dati di spesometro) e mancata considerazione della sostanziale inattivita' della societa' Comasmotel s.r.l.; (3) vizio in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale, perche' non si sarebbe tenuto conto dell'estinzione di pene detentive a seguito di misure di messa alla prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo e' inammissibile perche' introduce argomentazioni nuove non presenti nell'atto di appello e per la genericita' delle censure; il secondo motivo e' inammissibile essendo il caso di cosiddetta 'doppia conforme' (le censure riproducono questioni gia' esaminate e non offrono elementi nuovi o specifici capaci di mettere in crisi la valutazione congiunta di primo e secondo grado) e per la carenza probatoria della difesa, dal momento che la sentenza si e' fondata su dati formali e coerenti (bilancio e dichiarazione IRES della Comasmotel s.r.l.) non contraddetti da prove concrete; il terzo motivo e' inammissibile per carenza di specificita' nel contestare la valutazione sulla recidiva, non superando la motivazione della Corte d'appello che aveva annotato la persistenza di precedenti specifici non comunque neutralizzati dall'affidamento in prova. Conseguenze: inammissibilita' del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 74/2000, art. 5

    Norma sostanziale che disciplina il reato tributario contestato (evasione/omessa dichiarazione). La Corte d'appello ha confermato la condanna in base agli elementi fiscali risultanti dal bilancio e dalla dichiarazione IRES della societa' di cui il ricorrente era rappresentante legale e socio unico.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. c) ed e)

    Grounds di cassazione relativi alla motivazione. Utilizzati per articolare le censure del ricorrente (illogicita' o carenza della motivazione). La Cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perche' introdotte tardivamente o generiche e non idonee a scalfire il complesso motivazionale delle sentenze di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1, lett. e)

    Rilevato in relazione alla richiesta di annullamento per presunte omissioni nella motivazione su questioni probatorie; la Corte ricorda che minime incongruenze non idonee a cambiare il giudizio complessivo non giustificano cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilita' del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese di cassazione.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13/06/2000 n. 186

    Citata in relazione alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; la Corte di Cassazione, ritenendo che il ricorso non fosse presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', ha pero' disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende pari a euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza della Cassazione sul principio della 'doppia conforme' (es. Sez.3, n.13926/2011 e altre)

    Principio secondo cui le sentenze di primo e secondo grado che formano un unico complesso motivazionale possono essere motivate per relationem; la Cassazione ha applicato questo principio per ritenere inammissibili censure che non apportano elementi nuovi o specifici.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure basate su argomentazioni introdotte per la prima volta: le questioni devono essere state sollevate nei gradi precedenti per poter essere valutate dalla Suprema Corte.
  • Nel caso di 'doppia conforme' la Corte d'appello puo' motivare per relationem richiamando la motivazione di primo grado; censure che riproducono fatti e ragionamenti gia' esaminati e non offrono elementi nuovi o specifici sono inammissibili.
  • I bilanci e le dichiarazioni fiscali ufficialmente depositate hanno rilevanza probatoria, specialmente se coerenti e non contestati con documentazione contraria: la difesa ha l'onere di produrre elementi concreti (fatture, documentazione contabile, dati spesometro riferiti allo stesso periodo, testimonianze pertinenti) per scalfire tale prova formale.
  • Non basta affermare genericamente la falsita' dei documenti societari: occorrono censure specifiche e prove dirette che mettano in discussione il quadro probatorio complessivo.
  • Le questioni relative alla tassabilita' degli utili e all'attribuzione al socio richiedono attenzione probatoria sulla effettiva distribuzione (criterio di cassa) e sulla distinzione tra redditi societari (IRES) e redditi personali (IRPEF), ma in cassazione tali argomenti non possono essere sollevati ex novo.
  • Le doglianze sulla recidiva devono essere formulate con specificita' e corredate da elementi che dimostrino gli effetti estintivi delle pene o delle misure alternative per incidere sulla valutazione del giudice; affermazioni generiche non sono sufficienti.

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