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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22623/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in un unico motivo per vizio di motivazione. Il ricorrente contestava la decisione della Corte d'appello di Milano che lo aveva confermato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: sottolineava che era stato nominato amministratore solo il 1 settembre 2014, cioè circa cinque mesi prima della dichiarazione di fallimento (18/02/2015), mentre la società risultava inoperante dal 2013 e la contabilità era aggiornata solo fino al 2013. Inoltre i veicoli indicati nell'imputazione risultavano essere stati appropriati da terzi "cedenti" prima della sua nomina, essendo egli un mero "prestanome"; pertanto, secondo il ricorrente, la Corte di appello era manifestamente illogica nel ritenere la sua responsabilità per la distrazione dei beni quando la stessa motivazione indicava che le operazioni illecite erano avvenute anteriormente alla sua assunzione dell'incarico e ad opera di altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato e definitivamente accertato la responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (omessa/irregolare tenuta delle scritture): la motivazione di primo grado, richiamata e integrata in appello, è considerata adeguata a provare il dolo richiesto. Tuttavia la sentenza è stata annullata con rinvio in relazione al capo di imputazione per bancarotta per distrazione (art. 216, primo comma n.1 legge fallimentare), perché la motivazione della Corte di appello è risultata manifestamente illogica: essa contemporaneamente affermava che i beni erano stati sottratti prima dell'assunzione della carica dall'imputato e, al contempo, che l'imputato aveva accettato consapevolmente di fare da prestanome e quindi doveva rispondere delle distrazioni. Tale incoerenza mina il nesso probatorio circa la disponibilità effettiva dei beni da parte dell'imputato e la sua responsabilità per la loro sottrazione. Di conseguenza la Cassazione ha annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per rinnovata e adeguata motivazione sul punto e per ridefinire, se del caso, il trattamento sanzionatorio in relazione all'eventuale esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n.2 della legge fallimentare.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    Richiamato per descrivere il vizio di motivazione rilevabile in cassazione: il vizio deve risultare dal testo della decisione impugnata e riguarda la relazione logica fra motivazione e decisione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento ai canoni di valutazione della prova; usato per definire i limiti del controllo della Corte di cassazione sulla motivazione dei giudici di merito.

  • art. 216, primo comma, n. 2, legge fallimentare

    Norma che punisce la bancarotta fraudolenta documentale nelle sue due ipotesi (sottrazione/distruzione di scritture o tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione); la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie documentale con dolo specifico nel caso in esame.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma sulla bancarotta semplice documentale citata per distinguere le fattispecie: la differenza risiede nel titolo psicologico (dolo specifico per art.216 vs. responsabilità meno grave per art.217).

  • art. 219, secondo comma, n. 2, legge fallimentare

    Norma che disciplina le circostanze aggravanti connesse alla commissione di più fatti di bancarotta; la Corte ha disposto che in caso di esclusione della responsabilità per distrazione si valuti l'effetto sul trattamento sanzionatorio connesso a tale aggravante.

  • art. 223 legge fallimentare (riferimento in capo d'imputazione)

    Nel capo d'imputazione era richiamata anche l'ipotesi di operazioni dolose che avrebbero determinato il dissesto (art.223), ma tali operazioni non sono state provate né motivate in sentenza; la Corte segnala l'assenza di prova e motivazione su tale punto.

Massime di principio

  • La responsabilità per bancarotta distrattiva presuppone che i beni siano stati nella disponibilità dell'amministratore al momento rilevante; se risultano sottratti prima della sua nomina da terzi, occorre motivare chiaramente in che misura l'amministratore abbia avuto disponibilità o ruolo nella distrazione.
  • Se un soggetto accetta di essere "prestanome", la sua consapevolezza e l'accettazione del rischio che da tale ruolo possano derivare illeciti possono integrare l'elemento soggettivo necessario a rispondere per i fatti altrui (dolo eventuale), ma la motivazione deve spiegare il nesso temporale e fattuale fra la sua condotta e la distrazione.
  • La condotta consistente nell'omessa o irregolare tenuta delle scritture può integrare la bancarotta fraudolenta documentale solo se sussiste il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto; in mancanza di tale finalità, si tende a ricondurre la fattispecie alla bancarotta semplice documentale.
  • La Cassazione non riconsidera le prove di fatto ma verifica la coerenza logica della motivazione: una motivazione contraddittoria o incoerente determina annullamento e rinvio per nuova spiegazione del rapporto tra deduzioni probatorie e conclusione.
  • Se il giudice d'appello segue la motivazione di primo grado su un punto (es. dolo per documentale) la decisione di cassazione può ritenere quella parte definitivamente accertata, salvo che non emergano specifiche criticità; viceversa, aspetti contraddittori introdotti in appello possono comportare l'annullamento parziale.
  • In casi di annullamento parziale che incidono sulla qualificazione o sul numero dei reati riconosciuti, il giudice di rinvio deve anche riconsiderare gli effetti sulla determinazione della pena e sulle circostanze aggravanti o attenuanti correlate.

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